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Nº 5950Data 05/06/2023Downloads: 0
Salvo titolo contrario è comune anche il cortile posto a confine con l'appartamento di un condomino
Con ordinanza emessa in data 11 maggio 2023, n. 12381, la Corte di Cassazione, Sezione II, si è pronunciata su due motivi di censura in ambito di diritto a recingere ex art. 841 c.c. un'area di 38 mq, ritenuta di proprietà degli attori, rispetto alla sua natura condominiale.download riservato - non acquistabile -
Nº 5951Data 05/06/2023Downloads: 0
In mancanza della tabella scale si può usare la tabella generale?
Le spese relative alle scale non possono essere ripartite sulla base della tabella generale dei millesimi di proprietà, a meno che sussista una diversa convenzione, che non può però desumersi dal semplice fatto che il condominio sia privo di una tabella ad hoc. In casi del genere occorrerà quindi fare riferimento ai criteri di riparto previsti dalla legge, pena l'invalidità della delibera di approvazione del consuntivo e/o del preventivodownload riservato - non acquistabile -
Nº 5953Data 05/06/2023Downloads: 0
Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore della parte locatrice costituita da una pluralità di locatori
Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori - Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore - Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario tra i soggetti rivestenti la qualità di parte locatrice - Esclusione - Fondamento - Fattispeciedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5952Data 05/06/2023Downloads: 0
Impedimento giuridico alla domanda di divisione di un fabbricato
Comunione ordinaria - Domanda di divisione di un fabbricato - Regolarità edilizia - Necessità - Documentazione alternativa - Sufficienza - Assenza del provvedimento di concessione in sanatoria - Irrilevanza.download riservato - non acquistabile -
Nº 5949Data 03/06/2023Downloads: 1
IL MEDIATORE E' LEGITTIMATO A DIMOSTRARE L’ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ATTRAVERSO LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, CHE SONO ATTENDIBILI,A DIFFERENZA DEI VENDITORI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA- APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al IL TRIBUNALE DI NAPOLI, II SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: Orbene, opina questo giudice che la valutazione complessiva delle deposizioni induca ragionevolmente ad attribuire maggior credito a quelle rese dai testi attorei, non solo perchè intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti tra loro, ma anche in considerazione dell'esistenza, in capo ai testimoni indotti dai convenuti, di un concreto interesse di fatto alla soccombenza dell'attrice, posto che, secondo quanto da loro stessi dichiarato, alla scadenza del mandato l'agenzia Casefuorigrotta avrebbe vanamente richiesto ai promittenti venditori il pagamento della provvigione. E infatti, sebbene un interesse di tal fatta non sia idoneo a determinare l'incapacità a deporre di cui all'art. 246 c.p.c. - per la quale è richiesto che il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza - ciò non di meno, esso, assumendo i connotati di un interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso (quello dell'accertamento dell'inesistenza dell'apporto causale dell'attività svolta dall'agenzia istante nella conclusione dell'affare con gli odierni convenuti) o, anche, di un interesse relativo ad azioni ipotetiche, diverse da quella oggetto di causa, proponibile nei confronti dei testimoni dall'odierna attrice (finalizzate a ottenere il pagamento della provvigione pattuita), appare atto a scalfire l'attendibilità di questi, quanto meno in un giudizio di bilanciamento con le deposizioni rese dai testi attorei, della cui credibilità, invece, non vi è motivo di dubitare anche in considerazione della sostanziale indifferenza rispetto alle attuali parti (pur trattandosi di ex collaboratori della Casefuorigrotta, al momento della introduzione del giudizio avevano entrambi cessato ogni rapporto da tempo). II PRINCIPIO: Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza anche di legittimità, infatti, “in ipotesi di pluralità di mediatori, non sussiste il diritto al compenso solo quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento di un mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore ai fini della conclusione del contratto” (Cass. n. 1120/2015). In particolare, sebbene per il configurarsi in capo al primo mediatore del diritto alla provvigione non occorra che tra l’attività di questi e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo (nè essendo necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all’accordo definitivo), ciò non di meno si ritiene che sia necessario che - anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell’affare - la messa in relazione da parte del mediatore costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare (cfr. Cass. n. 16157/2010). Dunque, per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare. Con l'importante precisazione che la prova di tale nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc, occorrendo avere riguardo, invece, al principio della causalità adeguata o efficiente, in base al quale la conclusione dell'affare deve costituire l'effetto dell'intervento del mediatore, il che si verifica quando l'attività da questi svolta rientra nella serie dei fattori ai quali sia ricollegabile la positiva conclusione delle trattative (Cass. n. 2814/1986). Ora, calando i principi su esposti nel caso concreto, sebbene i convenuti siano giunti all’acquisto dell’immobile di proprietà D. S. dopo la scadenza del mandato conferito a C. s.r.l.s., può dirsi provato che il secondo mediatore (di cui, si badi, nessuna menzione viene fatta nell'atto pubblico di compravendita) non svolse un’attività di mediazione autonoma ma, al contrario, giunse alla conclusione dell’affare giovandosi dell’attività espletata dall'attrice, posto che il prezzo definitivo di vendita, di € 130.000,00, corrisponde a quello informalmente proposto dai B. all'esito delle trattative condotte da C. s.r.l.s. tra l'aprile e il giugno 2016 e di cui hanno riferito i testimoni escussi. Può dunque concludersi nel senso l’attività di mediazione svolta in favore dei convenuti abbia costituito – nei termini elaborati dalla prevalente giurisprudenza su richiamata - l’antecedente necessario della successiva trattativa, sfociata, poi, nella stipulazione del contratto definitivo di compravendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 5948Data 30/05/2023Downloads: 1
Se l'inquilino non paga gli oneri condominiali?
L'amministratore può pretendere il pagamento dal locatore, il quale a propria volta può rivalersi nei confronti del conduttore.download riservato - non acquistabile -
Nº 5946Data 30/05/2023Downloads: 1
Danni da allagamento e concorso di colpa del danneggiato
In virtù del dovere generale di ragionevole cautela, precipitato dell'Art. 2 della Costituzione e del principio di solidarietà qui posto, ogni soggetto è tenuto ad adottare nel suo agire delle cautele.download riservato - non acquistabile -
Nº 5947Data 30/05/2023Downloads: 1
Utilizzare il vano delle scale senza subire le reazioni degli altri condomini
L'androne e il vano scale di un edificio sono oggetto di proprietà comune salvo che il contrario risulti dal titolo.download riservato - non acquistabile -
Nº 5945Data 30/05/2023Downloads: 1
Il locatore ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance
Il proprietario ha diritto al risarcimento per il mancato guadagno dipeso dall'impossibilità di locare nuovamente l'immobile a causa dei lavori di ripristino.download riservato - non acquistabile -
Nº 5944Data 30/05/2023Downloads: 0
Locazione abitativa: recupero somme corrisposte in eccesso e decadenza del termine semestrale
Somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione ex art. 13, comma 2, l. n. 431 del 1998 - Termine semestrale di decadenza - Portata - Conseguenzedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5942Data 22/05/2023Downloads: 8
MODELLO ATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE PIGNORATO ED IPOTECATO CON STIPULA INNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Si tratta di un modello di atto pubblico per la vendita dell’immobile pignorato di ipotecato che prevede la stipula dell’atto pubblico innanzi al giudice dell’esecuzione in modo che i creditori contestualmente alla ricezione delle somme possono depositare la propria assenso all’estinzione della procedura esecutiva ed alla cancellazione dell’ipotecadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5940Data 20/05/2023Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, ANCHE PERCHE' INFONDATA L’ECCEZIONE DELL’ACQUIRENTE DI NON AVER LETTO IL MODULO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA- APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. ANNARITA DEL REGNO, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli - 12 SEZIONE CIVILE - Giudice ON. dott. Annalisa Speranza, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - PRINCIPIO: “Deve allora potersi considerare provato che il G. ebbe a rivolgersi all’agenzia per la ricerca di un immobile da acquistare, che visionò per la prima volta l’immobile oggetto della proposta tramite l’agenzia, che fu messo in relazione con i promissari venditori in virtù dell’operato svolto della esponente, che in conseguenza della detta attività di messa in relazione ha formulato la proposta d’acquisto del 21.09.2016 ed anche che ha avuto conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto, se non altro, a mezzo telefono, e che a seguito di tale telefonata si è recato in agenzia per predisporre l’assegno da consegnare ai promittenti venditori. Tanto premesso in fatto è pacifico in diritto che ai sensi dell’art. 1755 C.c., il diritto alle provvigioni del mediatore sorge al momento della conclusione dell’affare che, per giurisprudenza pacifica, coincide con il momento in cui sorge tra le parti un negozio ad efficacia obbligatoria che vincola le stesse alla conclusione dell’affare ed alla stipula del definitivo od in mancanza al risarcimento dei danni. Orbene, alla luce della documentazione prodotta e della istruttoria espletata, può dirsi certamente validamente concluso il contratto preliminare di compra-vendita dell’immobilie sito in Q. alla via G. D. F. n. .. in conseguenza della accettazione da parte dei promittenti venditori della proposta formulata dal G. e della comunicazione della accettazione al predetto vuoi a mezzo telefono, vuoi a mezzo telegramma. La circostanza che il G. abbia superficialmente firmato “tanti fogli” senza prendere atto di quanto sottoscriveva, non è rilevante essendo ovviamente suo onere accertarsi di quello che andava a firmare e la circostanza poi che lo stesso non conosceva e non aveva neanche richiesto quale fosse l’ammontare della provvigione spettante all’agenzia, accentua ancora una volta l’atteggiamento superficiale dell’opponente, che appare in ogni caso anche poco credibile. Alla luce di quanto suesposto, deve dirsi certamente maturato il diritto dell’agenzia alle provvigioni richieste e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato.download riservato - non acquistabile -
Nº 5939Data 19/05/2023Downloads: 1
Infiltrazioni provenienti da terrazzo ad uso esclusivo: la responsabilità del proprietario e del condominio
Quando l'evento metereologico non costituisce caso fortuito? Un caso concreto.download riservato - non acquistabile -
Nº 5938Data 18/05/2023Downloads: 1
Immobile in comunione: chi paga le spese condominiali in caso di uso esclusivo?
Chi non vive nell'appartamento ha diritto a un'indennità per l'occupazione del bene e il rimborso degli oneri condominiali sostenuti.download riservato - non acquistabile -
Nº 5936Data 18/05/2023Downloads: 1
Passaggio di consegne: gli obblighi dell'amministratore uscente
Quando la consegna della documentazione può concretizzarsi in momenti progressivi anziché in unico passaggio? Un caso concreto.download riservato - non acquistabile -
Nº 5934Data 18/05/2023Downloads: 3
Se un solaio interno a un singolo appartamento è da rifare, pagano tutti i condòmini
Invece per la manutenzione delle sole finiture superiori e inferiori provvedono i proprietari dei due piani interessati.download riservato - non acquistabile -
Nº 5937Data 18/05/2023Downloads: 2
E se il conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione non denunzia i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili?
Ecco cosa succede quando non si denunziano i difetti facilmente riconoscibili.download riservato - non acquistabile -
Nº 5935Data 18/05/2023Downloads: 1
Il singolo condomino può procedere a sue spese ad interventi su un impianto comune difettoso per evitare altri eventi dannosi?
Può pretendere il rimborso delle spese anticipate? La risposta del Tribunale di Sassari.download riservato - non acquistabile -
Nº 5933Data 17/05/2023Downloads: 16
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER VENDITA IMMOBILE PIGNORATO IPOTECATO CON STIPULA INNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE CONTESTUALE ALLA ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA ED ALLA CANCELLAZIONE DI EVENTUALI ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA SIA UN IMMOBILE PIGNORATO OPPURE IPOTECATO. IL MODULO PREVEDE UNA PARTICOLARE MODALITÀ DI VENDITA CHE GARANTISCE ESTREMA SICUREZZA ALL’ACQUIRENTE, CONSISTENTE NELLA STIPULA INNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE CON CONTESTUALE ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA E CANCELLAZIONE DELLE EVENTUALI ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI.€ 199,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 5932Data 17/05/2023Downloads: 1
E se il conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione non denunzia i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili?
Ecco cosa succede quando non si denunziano i difetti facilmente riconoscibili.download riservato - non acquistabile -
Nº 5931Data 16/05/2023Downloads: 1
Assegnazione della casa familiare: presupposti, limiti, revoca
Presupposti, limiti e revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare, la nozione di casa familiare e di convivenzadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5928Data 16/05/2023Downloads: 5
Non si può frodare il mediatore: la provvigione è dovuta anche se l'affare è concluso in forma diversa
La Cassazione interviene sul problema dell'identità dell'affare intermediato e quello effettivamente concluso.download riservato - non acquistabile -
Nº 5929Data 16/05/2023Downloads: 1
Condominio con più scale: chi paga le spese di rifacimento del terrazzo di copertura dell'edificio?
Attenzione alla concreta conformazione e alle caratteristiche strutturali dell'edificio ai fini della verifica dell'autonomia ed indipendenza strutturale e funzionale delle porzioni immobiliari.download riservato - non acquistabile