Nº 6575 L’AGENTE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L’AFFARE SI CONCLUDE DOPO MESI PURCHÉ SIA STATO LUI A METTERE IN CONTATTO LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GIUGNO 2025.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025 che ha affermato testualmente quanto segue:Nel caso che occupa bisogna esaminare solo la fondatezza del diritto della società opposta
al pagamento della provvigione, valutando il materiale probatorio acquisito e facendo
applicazione del seguente principio di diritto: “il diritto alla provvigione consegue non alla
conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi
operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche
se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro
complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti:
pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affar e proposto con
quello concluso (in tal senso Cass. Civ. n. 21836/10).
In altri termini, perché sorga il diritto alla provvigione è necessario che ad una prima fase
delle trattative avviate con l’intervento di un mediatore, la conclusione del successivo
affare, anche se avvenuto successivamente, sia dipendente dall’intervento del mediatore
che le aveva poste originariamente in contatto, dovendo così intendersi che vi sia un
rapporto causale tra la conclusione dell’affare e l’attività di intermediazione, non
occorrendo, tuttavia, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e
la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo
intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione
della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le
stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del
contratto, secondo i principi della causalità adeguata (ex multis Cass. Civ. n. 869/18) .
Autore | Avv. Giovanna Carbone |
Data pubblicazione | 02-07-2025 |
Data aggiornamento | 02-07-2025 |
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Tipologia | Sentenze |
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