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Nº 6607Data 04/10/2025Downloads: 4
MODULO DIFFIDA DELL'AGENZIA NEI CONFRONTI DELL'INCARICANTE AL RITIRO DELLE CHIAVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO A SEGUITO DELLA SUA SCADENZA.
Quanto deve essere utilizzato: il modulo consiste in una comunicazione con la quale l'agenzia diffida l'incaricante al ritiro delle chiavi dell'immobile a seguito della scadenza dell'incarico con relativo esonero della responsabilità discendente dalla sua custodia€ 29,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6608Data 04/10/2025Downloads: 13
TABELLA CALCOLO USUFRUTTO 2025
La tabella consente di calcolare il valore della nuda proprietà alla luce della età dell'usufruttuario€ 19,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6604Data 03/10/2025Downloads: 2
MODULO CLAUSOLA IMPEGNO VENDITORE A VENDERE ANCHE PARTI DELL'IMMOBILE O PERTINENZE INTESTATE A TERZI.
Quanto deve essere utilizzato: il modulo contiene una clausola che deve essere utilizzata tutte le volte che nella vendita sono comprese anche parti dell'immobile non appartenenti in toto o in parte al Venditore. Con questa clausola, il venditore si impegna a ottenere il consenso alla vendita anche da parte degli altri intestatari.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6605Data 03/10/2025Downloads: 12
MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI DOPO VISITA IN CASO DI RISCHIO SCAVALCO.
Quando deve essere utilizzato: il modulo consiste in una comunicazione che deve essere inviata al cliente che ha visionato l'immobile, senza aver firmato la scheda di visita, per precostituirsi la prova dell'avvenuta visita e dell'avvenuta instaurazione delle trattative. Attraverso questo modulo si crea la prova che l'immobile è stato proposto dall'agenzia e si mette a conoscenza il cliente dei rischi che corre nell'ipotesi in cui tenta di escluderla dalle trattative.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6606Data 03/10/2025Downloads: 14
MODULO COMUNICAZIONE INEFFICACIA PROPOSTA A SEGUITO SCADENZA TERMINE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO CONSISTE IN UNA COMUNICAZIONE CHE DEVE ESSERE INVIATA DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE PER COMUNICARE L'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO POSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELLA PROPOSTA. LA COMUNICAZIONE PUÒ ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE ED È PREFERIBILE CHE SIA PRECEDUTA DA UNA PREVENTIVA DIFFIDA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO IN PROPOSTA, CON CUI SI DANNO 15 GIORNI DI TEMPO ULTERIORI PER COMUNICARE L'AVVENUTO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6603Data 02/10/2025Downloads: 16
MODULO PATTO RIPARTIZIONE CORRISPETTIVI VENDITA NON PROPORZIONALE ALLE QUOTE DI PROPRIETA CON DELEGAZIONE PAGAMENTO PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO I VENDITORI INTENDONO DIVIDERE IL CORRISPETTIVO IN MISURA NON CORRISPONDENTE AL VALORE PROPORZIONALE DELLE QUOTE DI PROPRIETA' ED INTENDONO DELEGARE L'ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI DOVUTE AL MEDIATORE.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6602Data 19/09/2025Downloads: 17
MODULO COMUNICAZIONE DEL LOCATORE AL CONDUTTORE DI DISDETTA LOCAZIONE NON MOTIVATA E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI CORTESIA DI OFFERTA DI VENDITA DELL’IMMOBILE, CON INDICAZIONE DELL'AGENZIA INCARICATA IN ESCLUSIVA PER LA VENDITA E RICHIESTA DEI TEMPI DI VISITA CON CLIENTI INTERESSATI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: COMUNICAZIONE DI DISDETTA LOCAZIONE DA UTILIZZARE NELL’IPOTESI IN CUI NON SIA NECESSARIA ALLA MOTIVAZIONE ED IL LOCATORE INTENDA VENDERE L’IMMOBILE LOCATO LIBERO A TERZI E CONTESTUALMENTE OFFRIRE A TITOLO DI MERA CORTESIA L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE AL CONDUTTORE, PUR NON ESSENDOVI TENUTO NON RICADENDO IN IPOTESI DI PRELAZIONE LEGALE, CON CONTESTUALE INDICAZIONE DI UN PREZZO E DELL’AGENZIA IMMOBILIARE INCARICATA DELLA VENDITA ED A CUI PRESENTARE L’OFFERTA.€ 39,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6599Data 09/09/2025Downloads: 8
Quando le biciclette occupano il cortile: uso legittimo o abuso condominiale?
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Nº 6600Data 09/09/2025Downloads: 6
È lecito tenere un cane nel cortile condominiale?
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Nº 6601Data 09/09/2025Downloads: 6
Turnazione parcheggio nel cortile comune: quale diritto hanno i proprietari delle sole cantine?
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Nº 6598Data 05/09/2025Downloads: 14
MODULO DIFFIDA DEL MEDIATORE - AGENZIA IN CONFRONTO ALL’INCARICANTE - VENDITORE A FAR EFFETTUARE LE VISITE ALL’IMMOBILE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’INCARICANTE SI OPPONE ALL’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE ED E' ESSENZIALE PER DIMOSTRARE CHE L'AGENZIA LO HA INUTILMENTE DIFFIDATO ALLA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ. TALE DIFFIDA E' OBBLIGATORIA PER POTER POI RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI.€ 29,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6597Data 02/09/2025Downloads: 6
MODULO PROPOSTA DI RIPRISTINO CONTRATTO DI LOCAZIONE, CON RINUNCIA ALLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL CANONE E DELLA SANATORIA DI TUTTE LE MOROSITÀ.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE PROPONE RIPRISTINARE IL RAPPORTO DI LOCAZIONE A FRONTE DEL PAGAMENTO DEI CANONI INSOLUTI E DELLE ALTRE OBBLIGAZIONI CHE NON AVEVA OSSERVATO.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6594Data 28/08/2025Downloads: 3
La tenda da sole può sporgere dal perimetro del balcone aggettante ma non può ancorarsi alla soletta.
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Nº 6595Data 28/08/2025Downloads: 2
Oneri condominiali in capo al promittente venditore in pendenza di giudizio per trasferimento coattivo della proprietà.
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Nº 6596Data 28/08/2025Downloads: 4
Veduta e conflitto tra condomini confinanti: una soluzione non invasiva.
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Nº 6593Data 21/08/2025Downloads: 40
MODULO RELAZIONE IN CORSO DI INCARICO CON PROPOSTA RIDUZIONE PREZZO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER RELAZIONARE IN CORSO DI INCARICO IL VENDITORE IN ORDINE ALLE ATTIVITA' SVOLTE E PER PROPORGLI LA RIDUZIONE DEL PREZZO DI VENDITA.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6592Data 20/08/2025Downloads: 9
MODULO TRANSAZIONE E QUIETANZA TRA AGENZIA ED ACQUIRENTE CON RESTITUZIONE PROVVIGIONI E RINUNZIA AD OGNI E QUALSIASI PRETESA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER TRANSIGERE E DEFINIRE LA PROBABILE LITE TRA AGENZIA IMMOBILIARE ED ACQUIRENTE PER ABUSI ED IRREGOLARITA' EDILIZIE NON RIFERITE, CON RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI E RINUNCIA A QUALSIASI ALTRA PRETESA.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6591Data 19/08/2025Downloads: 19
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON PREVISIONE DIRITTO DI RECESSO VENDITORE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'IMMOBILE APPARTIENE A PIU' SOGGETTI E LA PROPOSTA D'ACQUISTO VIENE DESTINATA ED ACCETTATA DA UN SOLO PROPRIETARIO IL QUALE NON VUOLE CORRERE IL RISCHIO DI DOVER RISARCIRE I DANNI ALL'ACQUIRENTE NEL CASO GLI ALTRI COMPROPRIETARI SI RIFIUTANO DI SOTTOSCRIVERE L'ATTO DEFINITIVO.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6585Data 18/08/2025Downloads: 7
Non si può impedire l'attività di affittacamere senza clausole di natura contrattuale del regolamento.
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Nº 6586Data 18/08/2025Downloads: 4
Frontalini dei balconi: criteri per la qualificazione come parti comuni e riparto delle spese.
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Nº 6587Data 18/08/2025Downloads: 5
Quando condominio e proprietario del terrazzo rispondono solidalmente per i danni da infiltrazioni.
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Nº 6588Data 18/08/2025Downloads: 3
La creazione di posti auto non ostacola la servitù di passaggio.
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Nº 6589Data 18/08/2025Downloads: 3
Ripristino del sotto ballatoio: spese a carico esclusivo dei condomini che ne traggono utilità.
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Nº 6590Data 18/08/2025Downloads: 3
Diritto d'uso su aree di parcheggio in fieri: tra diritti reali e obbligazioni contrattuali.
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Nº 6584Data 05/08/2025Downloads: 10
MODULO SCRITTURA PRIVATA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE LOCATORE SI ACCORDA PER UNA RIDUZIONE DEL CANONE SENZA VOLER MODIFICARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE, OVVERO LA SUA DURATA E LE ALTRE CLAUSOLE DELLO STESSO.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6583Data 04/08/2025Downloads: 9
MODULO DI IMPEGNO DA PARTE DELL’ACQUIRENTE A CONCEDERE L’IMMOBILE ACQUISTATO IN LOCAZIONE AL VENDITORE CON OPZIONE PER IL RIACQUISTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO COME ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE IL VENDITORE VENDE PER DOTARSI DI LIQUIDITÀ, PER CUI SI CONVIENE CHE CONTINUERÀ AD UTILIZZARE L’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA IN QUALITÀ DI CONDUTTORE CON POSSIBILITÀ DI POTERLO RIACQUISTARE AD UN PREZZO PRESTABILITO ENTRO UN CERTO TERMINE IN VIRTÙ DI UN APPOSITO DIRITTO DI OPZIONE.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6582Data 31/07/2025Downloads: 2
MODULO ATTO DISSIMULATO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA PER PATTUIRE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO IN PROPOSTA, LA VENDITA HA AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE LA NUDA PROPRIETÀ, ANCHE SE NELL’ATTO PUBBLICO VERRÀ TRASFERITA LA PIENA PROPRIETÀ ALL’ACQUIRENTE, IL QUALE SI IMPEGNA A TRASFERIRE AL VENDITORE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO DI VENDITA, IL DIRITTO DI ABITAZIONE, A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SORGA L’ESIGENZA DI STIPULARE FORMALMENTE L’ATTO DI VENDITA DELL’INTERA PROPRIETÀ, CON L’IMPEGNO SEGRETO PERÒ DA PARTE DELL’ACQUIRENTE DI TRASFERIRE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ, AL VENDITORE IL DIRITTO DI ABITAZIONE A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ.€ 199,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6581Data 29/07/2025Downloads: 9
L’OMISSIONE OMISSIONE DI UNA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE NON COMPROMETTE IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, QUALORA LA PARTE DOPO AVERLA CONOSCIUTA CONCLUDA COMUNQUE L'AFFARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati innanzi al TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE il quale ha statuito precisamente quanto segue:È stata contestata, invece, la diligenza e la professionalità della condotta posta in essere dall’agenzia attorea la quale - in violazione dell’art. 1759 c.c. - non avrebbe comunicato all’offerente che il promittente aveva inteso riservare per sé la proprietà della strada di accesso. In conseguenza di tanto, pertanto, il convenuto ha dedotto di aver perso ogni interesse per l’affare: di qui la decisione di abbandonare le trattative, nonostante le controproposte formulate nelle more dal venditore. La domanda è fondata per i motivi che seguono. La circostanza di cui sopra, formalizzata peraltro nel mandato di vendita, quand’anche sottaciuta dall’agenzia immobiliare, non è stata, in ogni caso, la causa dell’interruzione delle trattative, ed in ogni caso non ha impedito, a distanza di pochi mesi, l’effettiva conclusione dell’affare. Visti gli esiti del giudizio, difatti, non vi è dubbio che l’attività di intermediazione posta in essere dall’agenzia attorea abbia consentito ai convenuti di entrare in contatto nel giugno 2010, di intavolare una trattativa nei giorni immediatamente successivi e di portarla a compimento nell’aprile 2011, allorquando è stato stipulato atto di compravendita il quale, in sostanza, ha recepito le condizioni già contenute nella controproposta del 15.6.2010. E difatti, nell’atto di compravendita le parti hanno stabilito l’obbligo per il venditore di allargare la strada di accesso (art. 2); nella predetta controproposta il medesimo si era espressamente impegnato a delimitare diversamente la strada di accesso. Ne consegue che l’attrice ha posto in essere un’opera di intermediazione tra le parti rivolta anche a trovare un punto di accordo sulla questione della strada di accesso all’immobile che, pur non accettata nell’immediatezza dall’acquirente, è stata poi sostanzialmente recepita nel successivo rogito notarile. Non può escludersi del tutto che la circostanza per cui si controverte, pur in conoscenza dell’attrice (cfr. incarico di mediazione del 20.4.2010), non sia stata comunicata al potenziale acquirente, o in ogni caso dichiarata in modo espresso: va escluso, tuttavia, che essa sia stata la causa del mancato accordo tra le parti, non solo perché i termini della controproposta del 15.6.2010 sono stati sostanzialmente ripresi nell’atto di compravendita, ma anche in ragione del fatto che se realmente l’acquirente non era più interessato, come eccepito nei propri scritti difensivi, allora non avrebbe dovuto stipulare ugualmente il contratto di compravendita a distanza di pochi mesi. È evidente, pertanto, che le parti si siano conosciute e siano entrate in contatto per la prima volta grazie all’attività dell’attrice, che quest’ultima abbia continuato a prestare la sua opera nelle fasi successive e che tale contegno abbia esplicato rilievo causale rispetto alla successiva stipula del 4.4.2011, risultandone pertanto l’antecedente logico indispensabile. L’inadempimento che viene imputato all’agenzia, pertanto, peraltro contestato e superato nel corso della prova orale espletata con i testi di parte attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non è stato dunque la causa del mancato accordo.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6580Data 25/07/2025Downloads: 4
SE IL MEDIATORE HA DOCUMENTI DELL'IMMOBILE CHE SOLO IL PROPRIETARIO POTEVA DARGLI È LA PROVA CHE AVEVA RICEVUTO L’INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - LUGLIO 2025.
Importante vittoria ottenuta dallo studio d'Aragona-legale associati innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha SANCITO precisamente quanto segue:. La convenuta ___________ ____________, in sede del suo interrogatorio formale (v. ud. del 5.6. 2023), interpellata sui capi formulati dall’attore (“e) Vero che, la ____________ di ____________, in occasione della visita all’immobile, ebbe ad illustrare alla sig.ra ___________________ ____________, tutte le circostanze relative all’immobile ed alle condizioni dell’affare, ivi compreso il prezzo di vendita richiesto”; g) Vero che la proposta di acquisto formulata dalla Sig.ra ___________________ ___________in data 15.01.2019 fu – per il tramite della ____________ di ____________ - immediatamente portata all’attenzione dei venditori, sigg. ____________ ____________ e ____________ ___________, i quali dopo averla attentamente esaminata e valutata ebbero espressamente a rifiutarla ritenendo il prezzo offerto basso rispetto alle loro aspettative”), ha risposto come segue: “ho solo rifiutato l’offerta che ci fu fatta e ci fu trasmessa telefonicamente in una telefonata avvenuta tra il sig. _____ e mio marito. Io non ero presente al momento della visita. Tutto ciò che posso dire è che il sig. _____ chiamò e ha parlato con mio marito. In quella telefonata il sig. _____ ha riferito della proposta di acquisto proposta è stata rifiutata in quanto il prezzo offerto era troppo basso”. In queste risposte già si coglie l’ammissione, nemmeno tanto implicita, da parte della stessa ___________ circa l’esistenza dell’incarico di mediazione che lei e suo marito hanno conferito all’attore nonché l’esecuzione datagli da quest’ultimo, il quale ha peraltro prodotto (v. in atti) anche la planimetria ed il certificato di agibilità del loro immobile, che egli non può essersi procurato se non in occasione ed a conferma della serietà dell’incarico così affidatogli.download riservato - non acquistabile -
Nº 6579Data 18/07/2025Downloads: 35
MODULO CERTIFICAZIONE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE SPESE CONDOMINIALI E LITI IN CORSO.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO DELL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE PER RENDERE AL VENDITORE LA DICHIARAZIONE SULLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE IN CORSO CON ATTESTAZIONE CHE NON ESISTONO MOROSITÀ AFFERENTI L'APPARTAMENTO IN VENDITA E PER ATTESTARE LE CAUSE CONDOMINIALI ATTUALMENTE PENDENTI. SI TRATTA DI UNA DICHIARAZIONE CHE IL VENDITORE HA DIRITTO AD OTTENERE DALL'AMMINISTRATORE A SEMPLICE RICHIESTA.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6578Data 14/07/2025Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE DALL’ACQUIRENTE, PURE SE ERA MANDATARIO ESCLUSIVO DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025, il quale ha disposto testualmente quanto segue:Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del venditore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione finanche verso il contraente che non ha conferito un formale incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023). Nella fattispecie lo stesso _____________ ha dunque ammesso il ruolo di “mediatore” dell’agenzia della _____________ (che tramite la sua collaboratrice lo condusse per la prima volta a visitare l’immobile, peraltro senza che risultino visite successive a cura di altre agenzie) ed il suo rifiuto di corrisponderle il compenso provvigionale si rivela ingiustificato ed infondato, in quanto ciò che rileva per la 6 configurazione di tale diritto di credito è solo la circostanza che il contratto si sia concluso grazie all’intervento del mediatore, pur in assenza di qualunque incarico (cfr. Cass. n. 7029/2021; v. anche C. App. Milano, sez. I, n. 937/2023). Difatti il diritto del mediatore alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 27185/ 2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 869/2018).download riservato - non acquistabile -
Nº 6577Data 09/07/2025Downloads: 57
MODULO MODIFICA INCARICO DI INTERMEDIAZIONE PER LA VENDITA DI IMMOBILE CON IL QUALE L'INCARICANTE, VENDITORE, AUTORIZZA LA VENDITA AD UN PREZZO DIVERSO, INFERIORE, CONFERMANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI INCARICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'INCARICANTE INTENDE MODIFICARE, NORMALMENTE DIMINUIRE, IL PREZZO RICHIESTO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE, CONFERMANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DELL’INCARICO.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6576Data 07/07/2025Downloads: 20
MODULO INVITO ALLA PRELAZIONE (DENUNTIATIO) CON CUI IL PROPRIETARIO COMUNICA AL FRATELLO/SORELLA, IN FAVORE DEL QUALE È PREVISTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE NEL TITOLO DI PROVENIENZA, COSTITUITO DA ATTO DI DONAZIONE DA PARTE DEL PADRE IN FAVORE DI UNO DEI FIGLI, L’INTENZIONE DI VENDERE L’IMMOBILE A TERZI, SPECIFICANDO LE CONDIZIONI DI VENDITA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: INVITO ALLA PRELAZIONE DA UTILIZZARE NELL’IPOTESI DI VENDITA DI IMMOBILE RICEVUTO PER ATTO DI DONAZIONE NEL QUALE È CONVENUTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DI ALTRO EREDE. IL MODULO È STATO PREDISPOSTO CON PREVISIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO, INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA EVENTUALE ADESIONE ALL’INVITO E/O DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DELL’OBBLIGO DELL’ACQUIRENTE DI CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI AL MEDIATORE.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6575Data 02/07/2025Downloads: 4
L’AGENTE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L’AFFARE SI CONCLUDE DOPO MESI PURCHÉ SIA STATO LUI A METTERE IN CONTATTO LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025 che ha affermato testualmente quanto segue:Nel caso che occupa bisogna esaminare solo la fondatezza del diritto della società opposta al pagamento della provvigione, valutando il materiale probatorio acquisito e facendo applicazione del seguente principio di diritto: “il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affar e proposto con quello concluso (in tal senso Cass. Civ. n. 21836/10). In altri termini, perché sorga il diritto alla provvigione è necessario che ad una prima fase delle trattative avviate con l’intervento di un mediatore, la conclusione del successivo affare, anche se avvenuto successivamente, sia dipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto, dovendo così intendersi che vi sia un rapporto causale tra la conclusione dell’affare e l’attività di intermediazione, non occorrendo, tuttavia, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (ex multis Cass. Civ. n. 869/18) .download riservato - non acquistabile -
Nº 6574Data 01/07/2025Downloads: 16
QUANDO AFFIDI UN INCARICO IN ESCLUSIVA A UN’AGENZIA, SEI VINCOLATO. E SE NON RISPETTI L'ACCORDO… PAGHI! SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'aragona - legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi alla corte di appello di Napoli, la quale innovando la precedente decisione di primo grado, ha sancito testualmente che:Effettivamente la condotta della mandante _________________ integra un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale, derivante dall’inosservanza dell’obbligo di accettare e di far accettare agli eventuali aventi diritto sull’immobile, la proposta d’acquisto conforme alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Dal grave inadempimento contrattuale consegue la responsabilità ex art. 1218 cc. di _________________ (obbligata quindi a risarcire l’agenzia immobiliare per i danni subìti). 12 Quindi, è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante __________ era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Durante il periodo di vigenza del contratto, _________________ ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da ____________________, per euro 250.000,00, e dunque esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, la signora Filoso si era impegnata a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.600,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso (e cioè all’avvenuta conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto). Pertanto, si ribadisce come risulti meritevole di accoglimento la domanda attorea di risarcimento dei danni, derivati dall’inadempimento contrattuale di _________________.download riservato - non acquistabile -
Nº 6573Data 25/06/2025Downloads: 3
NON CI SI PUÒ SOTTRARRE AGLI OBBLIGHI DEL PRELIMINARE DICENDO “ERO INCAPACE” SE PRIMA SI È TRATTATO A LUNGO E CON LUCIDITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
Sentenza ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, Responsabile del procedimento avvocato Serena Leo, innanzi al Tribunale di Salerno nel maggio del 2025, la quale ha sancito testualmente quanto segue:presuntivi, deve comunque essere rigorosa e precisa (Cass. n. 26729 del 2011). Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori, precisi e concordanti, circa la prospettata alterazione del processo di formazione di una volontà cosciente al momento della sottoscrizione del (qualificato) contratto preliminare di preliminare, avendo solo addotto il patimento, all’epoca dell’assunzione del vincolo negoziale, di “crisi di panico, stati di ansia e depressione”, oltre che di “attacchi isterici a cui assistevano le mediatrici nel periodo delle trattative”. Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che la documentazione versata in atti a supporto della pretesa di annullamento del contratto è stata formata in epoca prossima al perfezionamento del contratto de quo agitur (29 dicembre 2016) e non appare di per sé idonea a suggerire il patimento, da parte della convenuta, di una condizione d’incapacità di autodeterminazione. La conclusione che precede appare suffragata dall’andamento assunto dalle trattative precontrattuali. Ed invero, dal dibattito processale è emersa la prova della circostanza che la convenuta ha rifiutato l’offerta di acquisto del bene per il minore prezzo di euro 230.000,00, raggiungendo con l’interlocutrice un accordo sul maggiore importo di euro 240.000,00 e convenendo altresì un accollo dei debiti maturati dalla convenuta con la compagine condominiale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6572Data 23/06/2025Downloads: 4
SE UN PROCESSO DURA TROPPO, LO STATO TI DEVE RISARCIRE (LEGGE PINTO – L. 89/2001) - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avv Serena Leo, innanzi al tribunale di Salerno sezione lavoro nel maggio del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero di notificazione dell'atto di citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio, fatte le opportune detrazioni con riferimento ad allungamenti del processo imputabili alle parti; - che il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata irragionevole, essendo intercorsi dal 28.03.2012, data di notifica dell’atto di citazione, al 04.03.2024, data di pubblicazione della sentenza che ha definito il relativo giudizio, complessivi anni 11, mesi 11 e giorni 7; - che, pertanto, sottratto da tale ultimo computo il termine tdownload riservato - non acquistabile -
Nº 6571Data 19/06/2025Downloads: 10
IL MEDIATORE NON È TENUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI TRASFERIMENTI ANTECEDENTI ALL’ATTO DI PROPRIETÀ DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi al tribunale di Napoli, 11ª sezione civile, nell'aprile del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:E’ noto, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza, il mediatore non è tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, a meno che ciò non abbia costituito oggetto di uno specifico mandato (ex plurimis, v. in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019). Nella specie, non pare potersi rinvenire una specifica pattuizione in tal senso nell’impegno ad accertare le “circostanze sullo stato dell’immobile risultante dai pubblici registri”, cui ha fatto riferimento la difesa della convenuta onde affermare la negligenza dell’attore. E’ la medesima convenuta, infatti, ad aver sostenuto che ella è titolare della piena ed esclusiva proprietà dei cespiti compravenduti, né le irregolarità emerse paiono agevolmente percepibili, senza contare che non risulta neppure dimostrato che esse rappresentassero effettivo e insormontabile impedimento al perfezionamento dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6570Data 11/06/2025Downloads: 9
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI NON STIPULANO LA COMPRAVENDITA - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di NOLA, APRILE 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Accertato perciò, con apprezzamento del giudice , insindacabile in sede di merito, che il mediatore ha prestato la sua opera, con le caratteristiche in precedenza accennate, ed accertato altresì che, mercé quest'opera, il contratto cui tendeva l'interposizione è stato stipulato, null'altro è necessario perché il mediatore possa pretendere la provvigione. Non occorre, in particolare, che il contratto abbia avuto esecuzione, o che le parti abbiano adempiuto agli obblighi assunti, perché tutto ciò resta al di fuori dell'attività di interposizione e non può quindi pregiudicare i diritti dell'intermediario.download riservato - non acquistabile -
Nº 6569Data 10/06/2025Downloads: 6
L’AGENTE IMMOBILIARE NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE DELL’IMMOBILE IN COSTRUZIONE. A RISPONDERE È SEMPRE IL COSTRUTTORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di SALERNO, MARZO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Lo ___________________ srl ha informato correttamente parte acquirente delle condizioni dell’immobile, tanto nella proposta di acquisto dell’immobile, quanto nel contratto preliminare di compravendita, in cui risulta chiaramente che si trattava di un immobile da costruire, per sua natura non ancora agibile; si ribadisce che nel medesimo contratto è espressamente indicato l’obbligo di parte venditrice di provvedere “…ad ottenere il regolare titolo abilitativo” quindi anche il deposito sismico inerente alla ristrutturazione dell’immobile ed il certificato di agibilità, obbligo che risulta dalla scrittura privata allegata al preliminare, in atti allegata e sottoscritta da parte promittente venditrice _________ e parte promissaria acquirente _________. Pertanto, alcuna responsabilità è ascrivibile alla __________ srl, incautamente citata in giudizio.download riservato - non acquistabile