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TASI PROSSIMA SCADENZA 16 OTTOBRE: RESPONSABILI PROPRIETARIO E INQUILINO!

Con più possessori o detentori scatta la responsabilità solidale \"doppio\" soggetto passivo per l’immobile in locazione.-

Si avvicina la scadenza del 16 ottobre e molti proprietari dovranno confrontarsi per la prima volta con la nuova TASI. Particolare attenzione deve essere prestata al principio della responsabilità solidale e ai rapporti tra proprietario ed inquilino.-
Si avvicina la scadenza del 16 ottobre e molti proprietari dovranno confrontarsi per la prima volta con la nuova TASI. I possessori degli immobili ubicati nei Comuni che hanno deliberato le relative aliquote entro il 10 settembre, pubblicando la delibera nell’apposito sito entro il 18 settembre, saranno tenuti - in presenza dei relativi presupposti - al versamento del nuovo tributo. I punti di interesse sono tanti, ma l’attenzione deve essere riposta sul principio della responsabilità solidale e dei rapporti tra proprietario ed inquilino. Infatti, la soggettività passiva è estesa anche al detentore dell’immobile (locatario, comodatario, etc.). L’art. 1, comma 671, della legge di Stabilità per il 2014 prevede che: “la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.” La norma prevede il principio di responsabilità solidale, ma non dovrebbe condizionare le modalità di versamento. Ad esempio, se due soggetti detengono l’immobile a titolo di proprietà, il tributo sarà versato autonomamente da ciascun soggetto (con due distinti modelli F24). Tuttavia, nell’ipotesi di mancato versamento, il Comune potrà rivolgersi per “recuperare” la somma non versata indifferentemente all’uno o altro comproprietario. Ciò indipendentemente dall’ammontare percentuale delle quota posseduta. Ad esempio, se un immobile risulta posseduto da due proprietari la cui quota di possesso è, rispettivamente, del 99 e dell’1 per cento, il comune potrà esigere l’importo non versato dal comproprietario che possiede la quota più elevata rivolgendosi (anche) direttamente al soggetto che possiede solo l’1 per cento dell’immobile. Le ragioni possono essere diverse. Ad esempio, il soggetto in questione potrebbe avere maggiori disponibilità finanziarie o un patrimonio liquido che può essere escusso più facilmente. Successivamente i due comproprietari potranno regolare i rapporti tra di loro, ed il soggetto che ha pagato al comune anche la somma dovuta dal proprietario che possiede la maggiore quota potrà rivalersi sull’altro soggetto. I comproprietari dovranno così prestare maggiore attenzione ai comportamenti assunti dagli altri in sede di versamento della nuova TASI. La responsabilità solidale si estende anche ai soggetti non proprietari degli immobili, ma che occupano l’unità immobiliare a diverso titolo. Tuttavia, la solidarietà è limitata ai loro rapporti. Pertanto il locatario di un immobile non potrà essere chiamato a rispondere dell’omesso versamento del proprietario. Invece se l’immobile è concesso in locazione a due diversi soggetti, uno dei due locatari potrà essere tenuto a rispondere in solido dell’omesso versamento dell’altro inquilino. A tal proposito deve essere rilevato come la soggettività passiva dei locatari si desuma dal successivo comma 681 il quale prevede che: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI […]”. Per ciò che riguarda la misura del tributo, l’anno 2014 è ancora un periodo di transizione. L’aliquota massima è del 2,5 per mille con la possibilità per i comuni di deliberare l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille. La misura massima non potrà quindi superare il 3,3 per mille qualora i comuni delibereranno l’applicazione dell’addizionale impiegando le risorse reperite al fine di attribuire il beneficio delle detrazioni dall’imposta. La situazione cambierà completamente con decorrenza dal 2015, quando per l’abitazione principale l’aliquota massima risulterà automaticamente elevata al 6 per mille. Si tratterà nell’ennesimo aumento dell’imposizione con gli immobili destinati ancora una volta a fare da bancomat per le casse dello Stato.

 

 

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