Nº 6573 NON CI SI PUÒ SOTTRARRE AGLI OBBLIGHI DEL PRELIMINARE DICENDO “ERO INCAPACE” SE PRIMA SI È TRATTATO A LUNGO E CON LUCIDITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
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Sentenza ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, Responsabile del procedimento avvocato Serena Leo, innanzi al Tribunale di Salerno nel maggio del 2025, la quale ha sancito testualmente quanto segue:presuntivi, deve comunque essere rigorosa e precisa (Cass. n. 26729 del 2011).
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori, precisi e
concordanti, circa la prospettata alterazione del processo di formazione di una
volontà cosciente al momento della sottoscrizione del (qualificato) contratto
preliminare di preliminare, avendo solo addotto il patimento, all’epoca
dell’assunzione del vincolo negoziale, di “crisi di panico, stati di ansia e
depressione”, oltre che di “attacchi isterici a cui assistevano le mediatrici nel
periodo delle trattative”.
Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che la documentazione versata
in atti a supporto della pretesa di annullamento del contratto è stata formata in
epoca prossima al perfezionamento del contratto de quo agitur (29 dicembre
2016) e non appare di per sé idonea a suggerire il patimento, da parte della
convenuta, di una condizione d’incapacità di autodeterminazione.
La conclusione che precede appare suffragata dall’andamento assunto dalle
trattative precontrattuali. Ed invero, dal dibattito processale è emersa la prova
della circostanza che la convenuta ha rifiutato l’offerta di acquisto del bene per
il minore prezzo di euro 230.000,00, raggiungendo con l’interlocutrice un
accordo sul maggiore importo di euro 240.000,00 e convenendo altresì un
accollo dei debiti maturati dalla convenuta con la compagine condominiale.
Autore | Avv. Serena Leo |
Data pubblicazione | 25-06-2025 |
Data aggiornamento | 25-06-2025 |
Downloads | 3 |
Tipologia | Sentenze |
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