Nº 6571 IL MEDIATORE NON È TENUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI TRASFERIMENTI ANTECEDENTI ALL’ATTO DI PROPRIETÀ DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi al tribunale di Napoli, 11ª sezione civile, nell'aprile del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:E’ noto, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza, il mediatore non è
tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, a meno che ciò non
abbia costituito oggetto di uno specifico mandato (ex plurimis, v. in tal senso Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019). Nella specie, non pare potersi rinvenire
una specifica pattuizione in tal senso nell’impegno ad accertare le “circostanze sullo
stato dell’immobile risultante dai pubblici registri”, cui ha fatto riferimento la difesa
della convenuta onde affermare la negligenza dell’attore. E’ la medesima convenuta,
infatti, ad aver sostenuto che ella è titolare della piena ed esclusiva proprietà dei
cespiti compravenduti, né le irregolarità emerse paiono agevolmente percepibili,
senza contare che non risulta neppure dimostrato che esse rappresentassero effettivo e
insormontabile impedimento al perfezionamento dell’affare.
Autore | Avv. Francesco Brescia |
Data pubblicazione | 19-06-2025 |
Data aggiornamento | 19-06-2025 |
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Tipologia | Sentenze |
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