Nº 5681 IL VENDITORE È TENUTO A CORRISPONDERE IL DOPPIO DELLA CAPARRA ANCHE SE NON L’ABBIA MAI INCASSATA, ESSENDO SUFFICIENTE CHE IL MEDIATORE GLI ABBIA INVIATO IL RELATIVO TITOLO PER CONTO DELL’ACQUIRENTE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA 2022.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi al TRIBUNALE DI NOLA APRILE 2022.- In questo caso, IL Tribunale di Nola - in persona del Presidente in funzione di Giudice Unico dott. Geremia Casaburi
– accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: il tribunale di nola, riconosce il valore di contratto preliminare della proposta di acquisto, anche ove al suo interno sia prevista la stipula di un preliminare successivo; riconosce la legittimità della rinunzia alla condizione mutuo formulata dall’acquirente affermando che trattasi di condizione diretta a tutelare i soli interessi dell’acquirente; riconosce che l’efficacia reale della caparra si determina anche qualora il venditore, dopo aver ricevuto il titolo, non lo metta all’incasso, precisando - anzi - che tanto costituisce comportamento in malafede di parte venditore da qua discendono gli effetti propri della caparra; sancisce la compatibilità della richiesta di sentenza dichiarativa di legittimità del recesso, con la domanda costitutiva di risoluzione per inadempimento, purché siano poste in via gradata e subordinata.-
Autore | Avv. Umberto d'Aragona |
Data pubblicazione | 20-05-2022 |
Data aggiornamento | 20-05-2022 |
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