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Nº 5566 PARERE N. 944 - SE UN SOGGETTO CHE SI AGGIUDICA UN IMMOBILE ALL’ASTA CON BENEFICI PRIMA CASA, NON RIESCE AD ADIBIRLO A PROPRIA ABITAZIONE A CAUSA DEL MANCATO RILASCIO, È LEGITTIMATO A RIVENDERLO PRIMA DEI CINQUE ANNI SENZA ASSOGGETTARSI ALLA PLUSVALENZA?

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La risposta è senz’altro negativa.- Come noto ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86 il proprietario sarà tenuto a corrispondere la plisvalenza laddove: • L’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società; • Gli immobili siano stati ceduti prima di cinque anni dal momento dell’acquisto o della costruzione. Obiettivo del legislatore è tassare l’intento speculativo...........
Autore Avv. Romina Sica
Data pubblicazione 17-12-2021
Data aggiornamento 17-12-2021
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