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Nº 430 QUESITO N°705:Quali rischi corre l’acquirente nell’ipotesi in cui abbia proposto di acquistare un immobile libero da iscrizioni e trascr preg ma di proprietà di un venditore che già abbia subito iscrizioni ipotecarie di Equitalia su altri immobili.

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SOLUZIONE: Nel caso in questione ci si interroga su quali rischi possa incorrere un soggetto debitore in confronto ad Equitalia rispetto alla vendita di un immobile costituente prima casa di proprietà di quest’ultimo e differente rispetto all’unità immobiliare sulla quale l’Ente di riscossione ha iscritto ipoteca per un credito pari ad Euro 50.000,00.- La vicenda de quo, così come prospettata, lascia intendere con ampio margine di probabilità che Equitalia intenda aggredire, in caso di insolvenza, l’immobile di proprietà del debitore Tizio sul quale ha iscritto ipoteca, precostituendosi un diritto di prelazione rispetto ad altri creditori nel caso in cui venisse instaurata una procedura di esecuzione forzata.- Tanto lascerebbe del tutto inattaccato l’immobile oggetto di intermediazione rispetto a quello sul quale è stata iscritta ipoteca.- Tuttavia va esaminata l’ipotesi, seppur remota, in cui Equitalia in qualità di creditore in confronto di Tizio intenda procedere ad esecuzione forzata prima della vendita dell’immobile oggetto di intermediazione e ritenga di aggredire tale unità immobiliare congiuntamente o in alternativa rispetto all’immobile sul quale ha iscritto ipoteca.- Ebbene come riferito l’immobile oggetto di intermediazione è la prima casa del debitore pertanto trova applicazione il D.L. n. 69 del 2013, c.d. Decreto del fare (convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98) che, avuto riguardo ad Equitalia detta precise limitazioni.- In particolare, il suddetto Decreto Legge impone quale presupposto INDEFETTIBILE per procedere al pignoramento della prima casa che l’importo del debito iscritto a ruolo sia superiore a 120 mila euro. Sembra dunque, chiaro che, data l’esiguità del debito (inferiore a 120.000,00) Equitalia non possa in alcun modo procedere al pignoramento sulla prima casa e dunque il terzo acquirente non incorra in alcun pregiudizio. Infine ci resta da esaminare l’ipotesi in cui Equitalia, a seguito della vendita dell’immobile oggetto di intermediazione, non avendo ancora soddisfatto il suo credito, possa in qualche modo esercitare azione revocatoria sul bene alienato a Caio. Ebbene, in tal caso essendo il credito dell’Ente di riscossione fortemente garantito dall’iscrizione ipotecaria sulla seconda casa non oggetto di vendita e potendosi il creditore soddisfarsi su tale bene, non sussistono i presupposti per poter ritenere che il debitore Tizio abbia arrecato un pregiudizio economico al creditore (il c.d. eventus damni - consapevolezza del debitore di arrecare un danno alle ragioni del creditore non avendo altri beni da aggredire); pertanto anche in tal caso Equitalia potrà rivalersi sull’altro bene di proprietà del debitore Tizio, lasciando l’acquisto di Caio libero da qualsiasi pregiudizio.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD

equitalia__960

Autore Carbone - Fasolino
Data pubblicazione 28-06-2016
Data aggiornamento 28-06-2016
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