w,$999YY999DDAssegnazione della casa familiare in assenza di figli: i poteri del giudice Cassazione civile , sez. I, sentenza 18.02.2008 n 3934 HYPERLINK "javascript:window.print()" Stampa INCLUDEPICTURE "http://www.sentenze.net/images/printer.gif" * MERGEFORMATINET L’assegnazione della casa familiare può prescindere dalla presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con i coniugi? Il giudice della separazione può assegnare la casa coniugale in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento? Assegnazione della casa familiare in assenza di figli: i poteri del giudice ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=40740" Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.02.2008 n. 3934) di Vincenzo Galatro (Articolo tratto dal n 4/aprile 2008 del supplemento mensile HYPERLINK "http://www.altalexmese.it/" AltalexMese HYPERLINK "http://www.altalexmese.it/" Consulta l'indice dell'ultimo numero e HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=303&idnot=36339" scopri come abbonarti) Il quesito: L’assegnazione della casa familiare può prescindere dalla presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con i coniugi? Il giudice della separazione può assegnare la casa coniugale in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento? Il caso Una coppia di coniugi, anziani e bisognosi di assistenza, in assenza di prole, chiedevano entrambi al giudice di primo grado l’assegnazione della casa coniugale. Il Tribunale, dichiarava la separazione personale dei coniugi, respingendo le reciproche domande di addebito della separazione e confermando il provvedimento provvisorio di assegnazione della casa coniugale alla moglie in via esclusiva, già usufruttuaria. Inoltre, determinava in favore di quest’ultima un assegno di mantenimento di euro 110 mensili. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione promossa dal marito che insisteva per l'assegnazione della casa coniugale in suo favore in quanto coniuge più debole. In particolare, la Corte d’appello osservava che l'assegnazione della casa coniugale poteva avvenire, al di fuori della disciplina derivante dal diritto reale o di godimento esistente sul bene, soltanto nel caso in cui vi fosse la presenza di prole, ipotesi che nella specie difettava, ricordando inoltre che questa rappresentava l'interpretazione costante della Suprema Corte di Cassazione. Avverso tale decisione, il marito ricorre per cassazione. Secondo la tesi del ricorrente, la casa coniugale va intesa, oltre che come complesso di beni immobili e mobili, anche come centro degli affetti, interessi e consuetudini in cui si articola e si esprime la vita familiare; afferma, di conseguenza, che sarebbe incivile negare che tale bene esista e debba essere oggetto di assegnazione quando non vi sono figli, assegnazione che deve avvenire a favore del coniuge più debole. Ciò perché l'assegnazione della casa coniugale non sarebbe soltanto strumento di protezione della prole, ma mezzo atto a garantire anche il conseguimento di finalità diverse quali quella all'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi anche dopo il sopraggiungere della crisi coniugale. Inquadramento della problematica La problematica posta all’attenzione dei giudici della prima sezione civile può essere sintetizzata nei seguenti termini: - L’assegnazione della casa familiare può essere disposta dal giudice in favore del coniuge non titolare della piena proprietà o di diritti di godimento su di essa, a prescindere dalla presenza o dall’affidamento della prole? - O l’affidamento della prole costituisce per il nostro ordinamento giuridico un presupposto indefettibile per l’assegnazione della casa familiare al coniuge non titolare della piena proprietà o di diritti di godimenti? - La disciplina codicistica in materia di separazione implica il potere del giudice di assegnare la casa familiare come soluzione alternativa anche al coniuge non affidatario della prole, come modalità di esecuzione dell’obbligo di mantenimento, ex art. 156 c.c.? - L’assegnazione della casa familiare, oltre ad essere considerato strumento di protezione della prole, può considerarsi quale mezzo atto a garantire il conseguimento di altre finalità, quali quella dell’equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi anche dopo il sopraggiungere della crisi coniugale, dell’equità della permanenza di un coniuge nella casa familiare in connessione alle ragioni dell’interruzione della comunione materiale e spirituale, e del favore verso il coniuge più debole? La normativa HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794" Codice civile (testo in vigore sino alla HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10290" L. 54/2006) Articolo 155, comma 4 L’abitazione della casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli. Articolo 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Art. 156 (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi) Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti. Legge 898/1970 Articolo 6, comma 6 L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile. Legge 74/1987 Articolo 11, comma 6 L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.La risposta della Cassazione ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=40740" sentenza 18.02.2008, n. 3934) In sintesi, la risposta dei giudici di legittimità è stata la seguente: La tesi sostenuta dal ricorrente non trova fondamento nell'interpretazione della disciplina normativa attualmente vigente in materia di assegnazione della casa familiare, anche a seguito dell’entrata in vigore della HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10290" L. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). La sentenza che pronuncia la separazione ha pacificamente carattere costitutivo, sì che il suo contenuto, giusta il disposto dell'art. 2908 c.c., è di stretta interpretazione e non può andare al di là di quanto espressamente previsto dalla legge. Secondo la mens legis, in tanto ha un senso l'assegnazione della casa coniugale, intesa come centro di affetti, interessi e relazioni interpersonali, ad uno dei coniugi, in deroga all'ordinario assetto di interessi che discende dal diritto dominicale o dal diritto di godimento gravante sull'immobile, in quanto possa ritenersi che, nonostante la separazione dei coniugi, ancora sussista una famiglia. Venuta meno la comunanza di vita e di affetti tra i coniugi, in tanto può ancora parlarsi di famiglia in quanto vi siano i figli e la convivenza dei membri della famiglia prosegua, nonostante il vulnus inferto dalla separazione intervenuta tra i coniugi. Ove non vi sia prole convivente, questo tipo di tutela non ha più ragione di sussistere né il legislatore ha ritenuto di adottare un diverso tipo di regolamento, facendo prevalere l'interesse alla tutela del coniuge più debole sul diritto reale o di godimento relativo all'immobile già sede della casa coniugale. Per quanto concerne la separazione, pertanto, il coniuge più debole andrà altrimenti tutelato in sede di regolamento economico degli interessi di ciascun membro della coppia, tenendo peraltro conto dell’incidenza sul reddito che la disponibilità della casa di abitazione, in forza degli anzidetti diritti, può assumere. Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: Il previgente art. 155 c.c., nel testo in vigore sino all'entrata in vigore della HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10290" legge 8 febbraio 2006, n. 54, e il vigente art: 155-quater c.c., in tema di separazione, come l'art. 6 della legge 898/70, subordinano 1'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento." />
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Nº 2389 L’assegnazione della casa familiare può prescindere dalla presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con i coniugi?

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Sentenza emessa Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.02.2008 n° 3934

Sentenza emessa Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.02.2008 n° 3934

Autore Lex Consult S.r.l
Data pubblicazione 08-04-2008
Data aggiornamento 02-07-2014
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