>, se ricorrono le seguenti condizioni: a) il primo chiamato deve avere discendenti legittimi o naturali; b) il primo chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso. Se dunque ricorrono tali presupposti, i discendenti del primo chiamato (denominati <>) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (detto <>) che non voglia o non possa accettare l'eredità dimessa dal de cuius.- Va altresì precisato che all'interno di ciascuna stirpe che dal defunto promana, la rappresentazione ha luogo all'infinito, e cioè non c'è limite di grado di parentela tra de cuius e discendente per l'operare della rappresentazione; nemmeno importa che all'interno di ciascuna stirpe coloro che succedono per rappresentazione siano tra loro di grado diverso rispetto al de cuius.- Su quest'ultimo aspetto occorre quindi attentamente distinguere la trasmissione del diritto di accettare (che si ha quando il chiamato muore dopo la morte del de cuius, ma prima di aver rinunciato o accettato) dalla rappresentazione (che si ha anche in caso di premorienza di colui che sarebbe stato chiamato rispetto al de cuius).- Va ricordato anche qui che se il primo chiamato non vuole o non può accettare l'eredità, se il testatore non ha disposto una sostituzione nel testamento e se non opera il meccanismo della rappresentazione, per individuare il possibile successore non resta che ricorrere, come si vedrà subito oltre, al meccanismo dell'accrescimento.- Se dunque non operano nè la sostituzione nè la rappresentazione, l'ultimo criterio sostitutivo del chiamato all'eredità che il codice civile suggerisce, prima di disporre l'applicazione delle regole della successione intestata o legittima, è quello dell'accrescimento ( art. 674 c.c.).- Presupposti per l'operatività dell'accrescimento sono pertanto: a) l'istituzione di più eredi in uno stesso testamento; b) l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (se peraltro più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima); c) la mancanza di una volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all'operatività dell'accrescimento.- L'acquisto di una quota ereditaria per accrescimento, a differenza degli acquisti per sostituzione o rappresentazione, ha luogo di diritto: in altri termini, mentre l'eredità devoluta per sostituzione o rappresentazione necessita di un'accettazione del chiamato ulteriore per essere da lui acquisita, la quota ereditaria ottenuta per accrescimento viene acquistata dal coerede automaticamente per il solo fatto dell'accettazione della quota già originariamente destinatagli.- In altri termini, non sarebbe possibile, a chi abbia già acquistato la titolarità della propria quota, respingere l'accrescimento che la quota stessa subisca per effetto della mancata venuta all'eredità di uno dei chiamati: mentre è ben possibile che la quota ereditaria offerta ad un soggetto in virtù di una sostituzione disposta nel testamento o per effetto di rappresentazione, sia da questi rifiutata.- P.Q.M. In conclusione, alla luce dei principi su esposti,. l’istituto dell’accrescimento è il fenomeno per cui la quota originariamente destinata ad uno dei coeredi si espande in capo agli altri coeredi nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l'eredità, per esempio, come nel caso in esame, per premorienza di uno dei coeredi.- Si rende noto alla gentile clientela che il presente parere legale ha valore esclusivamente orientativo e non vincolante, in quanto redatto esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, per cui ci si riserva ogni definitiva valutazione all’esito dell’esame della documentazione che venga in ipotesi fornita. Si invitano, pertanto, gli utenti a valutare con attenzione l’effettiva sussistenza di analogie con il caso concreto di proprio interesse, declinando ogni responsabilità al riguardo. STUDIO LEGALE ASSOCIATO d’ARAGONA" />
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Nº 1934 QUESITO N. 193: Se in caso di premorienza di uno dei coeredi rispetto ad un altro coerede è possibile applicare l’istituto dell’accrescimento

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Autore Studio d'Aragona Legali Associati
Data pubblicazione 19-04-2007
Data aggiornamento 02-07-2014
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