Nº 6170 IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere
tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso
e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt.
1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare.
Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale
e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di
quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”.
Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva
della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito
all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo
per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la
restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto.
Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento
che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la
responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella
nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in
difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il
rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni
specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass.
n. 6926/2012).
Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata
informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto
informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze
in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente
incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso
di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine
Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata
informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata
relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e
poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile
contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi).
Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia
immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico
dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la
dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera
dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere
che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.
Autore | Avv. Giovanna Carbone |
Data pubblicazione | 25-01-2024 |
Data aggiornamento | 25-01-2024 |
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