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Nº 3571 Se sono dovute le provvigioni nel caso in cui nella proposta d'acquisto non è riportato il numero civico dell'immobile.-

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  • Giurisprudenza
  • Intermediazione

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Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'articolo 1346 c.c., ove prescrive che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non va intesa in modo rigoroso dovendosi ritenere sufficientemente identificato un oggetto di cui siano indicati gli elementi essenziali che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull'identità dello stesso previsto e voluto dai contraenti (Cass. 3363/81). Relativamente ai beni immobili la detta prescrizione può essere ritenuta osservata qualora il negozio contenga elementi, preordinati dalle parti nello stesso atto scritto, idonei ad identificare con certezza il bene. Nel caso di specie nella proposta d'acquisto non è riportato il numero civico dell'immobile oggetto del contratto né da altri dati emergenti dallo scritto è possibile determinare con sicurezza l'immobile oggetto del contratto. Il vincolo contrattuale che si è concluso con la proposta e la sua accettazione (che dalle prove testimoniali risulta essere giunta a conoscenza della proponente) è, quindi, nullo per indeterminabilità dell'oggetto. Dalla nullità del vincolo discende che la provvigione non è dovuta e che la consegna di Euro 4.000,00 effettuata dalla proponente risulta priva di causa. Tale somma va, quindi, restituita all'opponente. Nel caso in esame, comunque, anche se si fosse ritenuto esistere un valido vincolo contrattuale, con la proposta d'acquisto e la sua accettazione, non si sarebbe potuto riconoscere a parte opposta il diritto di pretendere la provvigione. Nella proposta d'acquisto, infatti, la proponente offre Euro 125.000,00 più provvigione all'agenzia del 3% oltre IVA da saldare al momento del preliminare. Il chiaro tenore letterale di tale previsione fa emergere che la proponente si è impegnata a corrispondere la provvigione solo al momento della stipula del contratto preliminare previsto nella stessa proposta come atto successivo. La proponente, quindi, ha subordinato la corresponsione della provvigione alla stipula del successivo e distinto contratto preliminare.

Il documento contiene il testo integrale della sent. del Trib. di Vicenza, Sez. I, 21-04-2009.-

Autore Lex Consult S.r.l.
Data pubblicazione 09-10-2009
Data aggiornamento 02-07-2014
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