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Nº 3493 Se sono dovute le provvigioni nel caso in cui il mandato sia stato conferito ad una società il cui rappresentante legale è stato cancellato dall'albo degli agenti immobiliari.-

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"Dopo l'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989, che disciplina la professione del mediatore e prevede, all'art. 6, che hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti agli appositi ruoli, il contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti nei predetti ruoli è affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa (vedi Cass. 15.12.2000 n. 15849; Cass. 15.4.1998 n. 3803), come si desume dall'art. 8 della stessa legge, che commina una sanzione amministrativa a carico di chi eserciti la mediazione in assenza di iscrizione nel ruolo e prevede in tal caso l'obbligo di restituzione delle provvigioni eventualmente pagate, con conseguente nullità di ogni diversa pattuizione. Il relativo regolamento di attuazione (n. 452 del 1990) dispone poi, all'art. 11, che, qualora l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale rappresentante della società stessa, il quale se non iscritto, non può esercitare attività mediatoria. (vedi Cass. 2.5.2001 n. 6160). Infatti, nel caso di attività esercitata per conto di imprese anche organizzate in forma societaria, i soggetti che la esercitano debbono essere iscritti nel ruolo medesimo (art. 3, comma 5°, della legge 39/1989).".-
Autore Lex Consult S.r.l.
Data pubblicazione 09-09-2009
Data aggiornamento 02-07-2014
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