D>Dg&aà$Ohbhhhàhàhhh#Chà10ah$.hhx>4 ,h` $ `Ra$$" Quesito n. 165: Se su incarico dell’amministratore pro tempore è possibile affittare un locale adibito ad uso deposito che non é mai stato accatastato ed è di proprietà di un intero condominio. ***** Per la soluzione del quesito in esame, è necessario, preliminarmente, dire che la mancata iscrizione al Catasto non inficia di invalidità un eventuale contratto di locazione, ma esclusivamente l’applicazione di una sanzione pecuniaria.- Infatti, l’art. 1 comma 338 della L. 311/04, stabilisce che dal mancato adempimento degli obblighi concernenti l’accatastamento di immobili, previsti dagli artt. 20 ( variazione sui fabbricati esistenti) e 28 ( costruzione nuovi fabbricati) del D.L. 13 aprile 1939 n. 652 convertito con L. 11 agosto 1939, n. 1249, discende l’applicazione di una sanzione rispettivamente di E. 258,00 nel primo caso e di E. 2.066,00 nel secondo.- Tuttavia, nell’ipotesi in esame, indipendentemente dall’accatastamento o meno del locale adibito ad uso deposito, il problema che si pone è se sia possibile o meno locare detto locale su incarico dell’amministratore pro tempore del condominio.- Come è noto, l’amministrazione del condominio si configura come un ufficio di diritto privato, la cui disciplina è regolata dagli artt. 1130 e s.s. c.c.- Ebbene, a quest’ultimo spetta di eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio e di disciplinare l’uso delle cose comuni.- La conclusione del contratto di locazione di un locale condominiale è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni" anche attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene, mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto); ne consegue che, ove l'amministratore del condominio abbia locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato che lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza semplice. ( Cassazione civile, sez. II, 21 Ottobre 1998, n. 10446).- E, del resto, proprio sul presupposto che la locazione sia un atto d'amministrazione ordinaria, la Corte di Cassazione ha altre volte deciso che anche il singolo condomino può concludere il contratto, avente ad oggetto un bene comune, senza l'espresso assenso degli altri partecipi, dovendosi presumere, salva prova contraria, che l'atto sia compiuto nell'interesse di tutti (cfr. sent. nn. 575 del 1965, 1133 del 1962). P.Q.M. In conclusione, per i motivi su indicati, è valido un contratto di locazione posto in essere dall’amministratore del condominio, purchè ratificato dall’assemblea dei condomini.- Nè, per la validità o meno dello stesso, rileverà l’omissione dell’iscrizione della parte d’immobile presso il Catasto, in quanto è data la possibilità di sanare la mancata denuncia mediante il pagamento di una sanzione come previsto dagli art. 1 comma 338 della legge 311/2004. Si rende noto alla gentile clientela che il presente parere legale ha valore esclusivamente orientativo e non vincolante, in quanto redatto esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, per cui ci si riserva ogni definitiva valutazione all’esito dell’esame della documentazione che venga in ipotesi fornita. Si invitano, pertanto, gli utenti a valutare con attenzione l’effettiva sussistenza di analogie con il caso concreto di proprio interesse, declinando ogni responsabilità al riguardo. STUDIO LEGALE ASSOCIATO d’ARAGONA" />
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Nº 1784 QUESITO N: 165: Se su incarico dell’amministratore pro tempore è possibile affittare un locale adibito ad uso deposito, che non é stato mai accatastato ed è di proprietà di un intero condominio.-

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Autore Dtudio d'Aragona Legali Associati
Data pubblicazione 27-01-2007
Data aggiornamento 02-07-2014
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