Casa, agevolazioni fiscali valide anche con donazione entro 5 anni.
Si possono conservare le agevolazioni sulla prima casa non solo se si vende la vecchia e si compra una nuova abitazione ma anche se, dopo aver venduto o donato il primo, si riceve in dono un immobile nei primi 5 anni dal momento dell’acquisto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 49/E dell’11 maggio scorso, facendo proprio l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione.
La legge. Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, i benefici sulla prima casa si perdono se l’immobile viene venduto o donato prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto. Si dà però un’eccezione: se, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi ragionevoli a propria abitazione principale.
La novità. A seguito delle interpretazioni della Cassazione, che ha sottolineato la necessità di estendere il concetto di acquisto non solo a quello oneroso ma anche a quello gratuito, l’eccezione viene estesa anche alle donazioni.
La Cassazione. La nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986, prevede che si possa beneficiare delle agevolazioni fiscali sulla prima casa quando “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. La Corte di Cassazione ha emesso a questo proposito due sentenze. La sentenza 16077/2013 precisa che la legge “espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti”, perché “quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale’ non dice diversamente, giacché, come noto, ‘acquisto’ è sia quello oneroso che quello gratuito”.
Con sentenza 7338/2015 la Corte di cassazione ha poi stabilito che “le agevolazioni fiscali previste dall'art.1, comma 4, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono subordinate al raggiungimento dello scopo per cui vengono concesse e, dunque, applicabili laddove gli acquisti delle unità immobiliari siano seguiti dall'effettiva realizzazione dell'intento di abitarvi da parte dell'acquirente”.