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Nº 630Data 17/05/2018Downloads: 62
GUIDA FISCALE ALLA LOCAZIONE DELLA CASA
Il presente documento contiene una guida fiscale sui contratti di locazione che rappresenta tutte le variabili dal punto di vista fiscale dipendenti dal tipo di contratto stipulato.- Si illustrano anche le modalità di registrazione di tali contratti nonchè le relative sanzioni previste in caso di omissione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 652Data 29/06/2018Downloads: 5
INAMMISSIBILE L'APPELLO RINOTIFICATO A INDIRIZZO PEC DIVERSO DA QUELLO INDICATO NEL REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI
È inammissibile l'appello notificato ex art.291 c.p.c. ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, essendo l'esatto indirizzo del destinatario agevolmente individuabile con un minimo di diligenza, mediante la semplice consultazione di etto registro.download riservato - non acquistabile -
Nº 653Data 29/06/2018Downloads: 36
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. L'AMMINISTRATORE È OBBLIGATO A RILASCIARE L'ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE QUOTE CONDOMINIALI E DELLE LITI IN CORSO?
Chi può chiedere all'amministratore di condominio il rilascio dell'attestazione dei pagamenti e delle eventuali liti in corso e poi con quali motivazioni? Ma l'attestazione rilasciata dall'amministratore ha valore di quietanza liberatoria? E' possibile pagare a rate le spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 41Data 23/06/2014Downloads: 5
QUESITO N. 568: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E/2014. Se il prezzo valore va dichiarato anche sulle cessioni immobiliari con pagamenti posticipati.
€ 500,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 48Data 12/06/2014Downloads: 7
Piano casa 2014: In caso di vendita all’asta della casa al coniuge spetta la prelazione.
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Nº 49Data 12/06/2014Downloads: 7
Piano casa 2014: L’acquirente non può più rinunciare alla fideiussione del costruttore!!
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Nº 51Data 12/06/2014Downloads: 7
MODELLO ATTO DI VOLTURAZIONE DELLA DOMANDA DI CONDONO
€ 500,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 54Data 21/07/2014Downloads: 110
TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SUL “RENT TO BUY”: NOVITÀ E CHIARIMENTI.
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Nº 57Data 22/07/2014Downloads: 78
DEPOSITO DEL PREZZO DELLA COMPRAVENDITA PRESSO IL NOTAIO. NOVITA' E CHIARIMENTI.
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Nº 70Data 16/09/2014Downloads: 23
ESPROPRIAZIONE: DALL’UE DIVIETO DI IPOTECA SULLA CASA ANCHE PER BANCHE E FINANZIARIE. C. Giust. UE, sent. n. C-34/13 del 10.09.14.
Il giudice può bloccare, in via provvisoria, la finanziaria che mette all’asta la casa familiare del consumatore se si accorge che nel contratto di credito al consumo, fatto firmare a quest’ultimo, sono presenti una o più clausole abusive. Risultato: l’ipoteca è nulla e il pignoramento immobiliare deve essere arrestato.download riservato - non acquistabile -
Nº 81Data 30/09/2014Downloads: 27
MODULO - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI UNITA’ ABITATIVA DI EDILIZIA CONVENZIONATA
€ 50,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 82Data 30/09/2014Downloads: 20
MODULO - DOMANDA AUTORIZZAZIONE CESSIONE ANTICIPATA UNITÀ ABITATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA/AGEVOLATA
€ 50,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 85Data 16/10/2014Downloads: 110
RENT TO BUY: TUTTE LE NOVITA’!!
D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (G.U. 12 settembre 2014, n. 212). Il decreto sblocca Italia agevola l'acquisto della casa con il Rent to buy.€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 138Data 26/01/2015Downloads: 4
SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTI DI PASSAGGIO SU DI UN FONDO.
In particolare il Giudice in accoglimento integrale della linea difensiva dello Studio d’Aragona ha riconosciuto il diritto di possesso dell’istante sul cancello di ingresso del relativo fondo, ordinando a parte convenuta di consegnare nell’immediato le chiavi del cancello, oltre che ad eliminare il materiale ivi collocato che ne ostruiva il passaggio.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 152Data 20/02/2015Downloads: 62
CASA ACQUISTATA CON IL RENT TO BUY: I CHIARIMENTI DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE .
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Nº 153Data 20/02/2015Downloads: 72
RENT TO BUY E TASSAZIONE : AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE DEL 19.02.2015 N° 4
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Nº 167Data 12/03/2015Downloads: 14
LETTERA - IPOTESI DI OFFERTA TRANSATTIVA PER L’ ESTINZIONE DI ESPOSIZIONE DEBITORIA GARANTITA DA IPOTECA .
€ 20,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 175Data 23/03/2015Downloads: 40
RENT TO BUY, NOTARIATO: C’È UNA DUPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE.
I chiarimenti contenuti nella circolare 4/e del 19 febbraio 2015 dall’agenzia delle entrate sul rent to buy.download riservato - non acquistabile -
Nº 188Data 12/04/2015Downloads: 10
GUIDA: IMMOBILE IN ASTA CON PRESENZA DI ABUSI EDILIZI
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Nº 206Data 08/05/2015Downloads: 13
Preliminare di preliminare. Effetti della decisione della cassazione 06.03.2015 n. 4626 con particolare riguardo al diritto del mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c.
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Nº 207Data 08/05/2015Downloads: 17
IPOTECA A FAVORE DI EQUITALIA SULL’IMMOBILE: NIENTE ‘LIBERAZIONE’ PER IL COMPRATORE.
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Nº 214Data 20/05/2015Downloads: 68
GUIDA ALL'ANTIRICICLAGGIO PER L'AGENTE IMMOBILIARE
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Nº 215Data 20/05/2015Downloads: 39
ANTIRICICLAGGIO: LE DOMANDE PIU' FREQUENTI.
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Nº 228Data 17/06/2015Downloads: 38
RENT TO BUY E INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE. QUALE AZIONE A TUTELA DEL PROPRIETARIO CONCENDENTE.
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Nº 229Data 17/06/2015Downloads: 57
CERTIFICAZIONE ENERGETICA, SLITTA AL 1° AGOSTO IL NUOVO APE NAZIONALE NOVITA’ PER AGENTI IMMOBILIARI
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Nº 231Data 17/06/2015Downloads: 114
CESSIONE DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA MODALITA’ OPERATIVE PER L’AGENTE IMMOBILIARE
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Nº 233Data 18/06/2015Downloads: 24
SUCCESSIONE LEGITTIMA: COME SI CALCOLA IL GRADO DI PARENTELA.
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Nº 240Data 29/06/2015Downloads: 1
SENTENZA VITTORIOSA GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE d' ARAGONA IN MATERIA DI CLAUSOLA PENALE –TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In particolare il Giudice in accoglimento della linea difensiva dello Studio d’Aragona ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare al pagamento di €3.740,00 oltre interessi a titolo di penale per anticipata revoca dell’incarico di mediazione, nonché ha condannato il convenuto al pagamento delle spese legali.€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 245Data 10/07/2015Downloads: 39
SENTENZA VITTORIOSA TRIBUNALE DI AVELLINO GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - IPOTESI DI SCAVALCO DELL'AGENZIA IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO
RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – ASSENZA INCARICO SCRITTO. Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti solo verbalmente, non essendo mai stato formalizzato l’incarico di vendita.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva proprio su tale mancanza, negava il conferimento dell’incarico di mediazione, come pure di aver mai pattuito alcuna provvigione.- Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’esistenza di una scheda visita, sottoscritta dal soggetto che successivamente ha acquistato l’immobile oggetto di causa, è elemento inconfutabile circa il nesso causale fra l’attività dell’agenzia immobiliare attrice e la stipula del contratto definitivo.- Pertanto, ritenendo esistente un valido incarico di mediazione, ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute nella misura pattuita, seppur solo in forma verbale.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 258Data 09/09/2015Downloads: 37
LETTERA - DIFFIDA ALL'ACQUIRENTE REGISTRAZIONE PRELIMINARE
€ 20,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 268Data 26/09/2015Downloads: 9
SENTENZA VITTORIOSA SETTEMBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - CORTE DI APPELO DI SALERNO - IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA PER LE TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI ALLORQUANDO QUESTE NON RISULTANO DALLE VISURE E RICHIEDANO ULTERIORI ACCERTAMENTI.- In particolare, l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona era stata citata in giudizio da parte acquirente al fine di vederla condannata, unitamente a parte venditrice, al risarcimento danni. In particolare l’acquirente sosteneva che l’agenzia aveva omesso di informarlo della mancanza di titolarità del bene in capo al venditore, nonchè della pendenza dell’azione revocatoria gravante sul bene oggetto di compravendita e regolarmente trascritta sullo stesso.- Il Giudice aderendo alla tesi difensiva prospettata dallo studio d’ Aragona ha escluso la responsabilità dell’agenzia evidenziando che la prevalente giurisprudenza ritiene che “il mediatore non è tenuto ad effettuare specifiche indagini di carattere tecnico – giuridico dirette alla verifica della libertà dell’immobile, oggetto dell’affare, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v. la recente Cass. 19075/2012)”.- Il Giudice altresì ha convenuto che l’agenzia aveva comunque effettuato delle ricerche dalle quali non risultava alcun pregiudizio. Tanto esclude ulteriormente qualsiasi responsabilità della stessa, in quanto la trascrizione pregiudizievole successivamente emersa poteva essere accertata solo mediante indagini estremamente complesse ed esorbitanti le competenze dell’agenzia. Inoltre sempre accogliendo la tesi sostenuta dallo studio d’Aragona ha escluso qualsiasi responsabilità dell’agenzia anche per quanto attiene alla circostanza che l’immobile non si appartenesse al venditore in quanto espressamente specificata nella proposta. Per questo motivo ha rigettato le pretese dell’acquirente ed ha confermato il diritto dell’agenzia alle provvigioni confermando pertanto la sentenza di I grado.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 304Data 24/11/2015Downloads: 15
SOPPALCHI: SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE?
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Nº 330Data 03/02/2016Downloads: 77
LETTERA - COMUNICAZIONE DI CORTESIA DI VENDITA IMMOBILE
QUANDO VA UTILIZZATO? Il documento va utilizzato nell'ipotesi in cui l'immobile, che l'agenzia ha ricevuto in gestione, è situato in un condominio , dove insistono immobili di proprietà di prossimi congiunti e/o, ogni qualvolta, il proprietario voglia preferire nella vendita parenti e/o condomini, rispetto a terzi . La comunicazione è riservata e non vincolate.€ 20,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 334Data 11/02/2016Downloads: 83
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER IL MEDIATORE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO.
QUANDO SORGE L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA PROPOSTA ACCETTATA PER L'AGENTE IMMOBILIARE?? Secondo una opinabile interpretazione dell'agenzia delle entrate (risoluzione n, 63/E del 25 febbraio 2008), l'obbligo di registrazione sorgerebbe già per l'effetto della mera accettazione senza neppure che sia necessario la comunicazione della stessa al soggetto proponente.- Per quanto tale interpretazione sia basata su una lettura verosimilmente erronea dell'art. 1326 c.c. occorre che gli agenti immobiliari ne tengano conto in quanto gli uffici del registro adeguandosi supinamente a tale indicazione potrebbero combinare delle sanzioni in caso di mancata osservanza.download riservato - non acquistabile -
Nº 340Data 17/02/2016Downloads: 17
Parcheggi in condominio e vincoli di destinazione : ecco la «formula perfetta»
La Cassazione, con sentenza 2236 del 4 febbraio 2016, fornisce alcuni chiarimenti sul calcolo delle superficii e sulla natura del vincolo di destinazione.download riservato - non acquistabile -
Nº 351Data 03/03/2016Downloads: 54
Il leasing immobiliare abitativo: chiarimenti e modalità operative
La Guida realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la collaborazione delle associazioni di categoria più importanti, è un valido vademecum per la comprensione del contratto di leasing immobiliare introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.download riservato - non acquistabile -
Nº 386Data 19/04/2016Downloads: 133
MODULO - LETTERA RECESSO DELL' INCARICANTE DALL' INCARICO SOTTOSCRITTO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
Recesso ai sensi Decreto Legislativo n. 206/2005 e successive modifiche previste dal D.LGS. 21/2014. Tale recesso che può essere esercitato entro un anno e 14 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico, esclude il pagamento della penale , purchè l'incarico sia stato negoziato fuori dai locali commerciali e la modulistica nulla prevede in ordine all'informativa della relativa disciplina di recesso.€ 20,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 435Data 19/07/2016Downloads: 31
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 27/E DEL 13 GIUGNO 2016
Con la circolare n. 27/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ai quesiti più frequenti sulla fiscalità immobiliare, con l’obiettivo di instaurare un rapporto sempre più diretto con gli operatori del settore. Sul fronte catastale, il documento fornisce chiarimenti in ordine alla corretta modalità di individuazione delle unità collabenti e delle unità in corso di costruzione e di definizione. Diversi gli argomenti di fiscalità immobiliare trattati nella circolare: dalle agevolazioni sulla “prima casa” alla rendita degli “imbullonati”, passando per compravendite, locazioni, leasing abitativo e impianti eolici, fotovoltaici e di risalita. Molti i quesiti che hanno interessato le tematiche catastali.download riservato - non acquistabile -
Nº 440Data 25/07/2016Downloads: 9
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 05/05/2016 n° 1493.- Il locatore non può rifiutare di ricevere dal conduttore le chiavi dell’immobile, per via della presenza di danni, qualora essi siano riconducibili all’uso del bene e rientrino tra le opere di manutenzione ordinaria, spettanti al proprietario. Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, con la sentenza 5 maggio 2016. Nella vicenda in esame, la locatrice di un immobile aveva citato in giudizio il conduttore dello stesso, lamentando che quest’ultimo aveva deciso recedere dal contratto anzitempo senza alcun preavviso scritto, per cui richiedeva il pagamento dei canoni insoluti fino alla scadenza naturale del contratto. Inoltre, parte attrice aveva rifiutato di ricevere le chiavi dell’appartamento, per via della presenza di danni imputabili all’inquilino, confermati altresì dalla consulenza tecnica effettuata in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel frattempo promosso. Il convenuto si costituiva in giudizio sostenendo che in realtà il contratto si era sciolto anticipatamente per mutuo consenso, che le parti avevano concordato che il rilascio dell’immobile dovesse avvenire in un determinato giorno per le esigenze familiari della locatrice, nonché avevano stabilito una data per il sopralluogo di rito e la riconsegna delle chiavi. La locatrice però aveva rifiutato la restituzione dell’immobile, ritenendo che vi fossero dei danni imputabili al conduttore. Il Tribunale adìto ha rilevato che debba ritenersi provata la circostanza che le parti avessero concordato due incontri, e durante l’ultimo la locatrice ha rifiutato la restituzione dell’appartamento per la presenza di danni. Ciò dimostra palesemente la volontà di quest’ultima di sciogliere consensualmente il contratto, altrimenti non avrebbe accettato di partecipare a tali incontri, fissati appunto per la riconsegna dell’immobile, ma avrebbe rifiutato, sostenendo che il contratto doveva ancora considerarsi vincolante fino alla sua scadenza contrattuale. Pertanto, è da ritenersi provato il mutuo consenso allo scioglimento del contratto. Inoltre, il rifiuto della locatrice alla riconsegna delle chiavi, è legittimo solo in caso di riscontro di gravi danni determinati da innovazioni o da gravi violazioni imputabili al conduttore, come ha rilevato la Suprema Corte nella sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013. Dunque anche quando il rapporto contrattuale sia cessato ma continui di fatto ad esistere, ex art. 1591 c.c., andranno applicati i principi della buona fede e della proporzione tra entità dell’illecito denunziato e forma di autotutela consentita, per cui il rifiuto di ricevere le chiavi dell’immobile da parte del locatore è conforme alla buona fede solo quando i danni all’immobile ed il diritto al risarcimento derivino dalla violazione dell’obbligazione di piccola manutenzione ex art. 1575 c.c.gravante sul conduttore, diversamente tale rifiuto non è meritevole di tutela. Non va comunque esclusa la possibilità per il locatore di agire giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni che ritiene di aver subito, senza essere autorizzato ad avvalersi del potere di rifiutare la riconsegna della cosa locata. Inoltre, nel caso in oggetto, come si può desumere dalla descrizione dei luoghi contenuta nell’A.T.P., il danno lamentato da parte attrice sarebbe consistito nella spesa per la tinteggiatura di tutto l’immobile, che secondo giurisprudenza consolidata, rientra nelle opere di ordinaria manutenzione, dunque gravanti sulla parte locatrice. In effetti, a norma degli artt. 1590 c.c. (“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”) e 1576, I co, c.c. (“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore”), sono esclusi i danni dipendenti dall’usura dell’immobile, ovvero quelli non riconducibili alla violazione dell’obbligo di provvedere alla piccola manutenzione, come nella vicenda esaminata.download riservato - non acquistabile -
Nº 453Data 07/09/2016Downloads: 36
IN QUALI CASI E’ LEGITTIMO UTILIZZARE IN ATTO PUBBLICO LA DIZIONE EDIFICIO COSTRUITO PRIMA DEL 1 SETTEMBRE 1967?
Negli atti notarili che hanno ad oggetto la compravendita di immobili piuttosto datati, si legge spesso che l'edificio è stato costruito in data precedente al primo settembre 1967. Cosa vuol dire? In un atto di compravendita immobiliare, per attestare la regolarità di un edificio o parte di esso, è necessario fare riferimento agli estremi del titolo autorizzativo che ne ha permesso la realizzazione, quindi licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, d.i.a., a seconda dei casi. La cosiddetta Legge Urbanistica, cioè la legge n. 1150 del 1942, all'articolo 31, stabiliva che per la costruzione di un edificio che ricadesse al di fuori del centro abitato, così come questo era individuato dal piano regolatore vigente, non era necessario essere in possesso di un preventivo titolo abilitativo. Tale disciplina fu modificata dalla cosiddetta Legge Ponte, ossia la legge n. 765 del 6 agosto 1967, entrata in vigore proprio il primo settembre di quell'anno. La legge stabiliva, all'articolo 10, che Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Quindi veniva eliminata ogni distinzione fatta precedentemente tra centro abitato e restante parte del territorio comunale. È invalsa frequentemente la convinzione che, quando non si riesca a reperire informazioni sul titolo autorizzativo che ha portato alla realizzazione di un immobile, sia sufficiente indicare nel suo atto di trasferimento la dicitura costruito ante 1967 per essere in regola. Invece la normativa illustrata dimostra che debbono verificarsi almeno due condizioni, perché l'utilizzo di questa dizione sia legittimo e cioè: - l'immobile deve essere stato costruito al di fuori del centro abitato (di solito questo corrisponde all'attuale centro storico, zona A della zonizzazione comunale); - deve essere dimostrabile che l'immobile sia stato costruito effettivamente prima del primo settembre 1967. Una recente sentenza del T.A.R. di Milano dimostra l'importanza di quest'ultimo assunto.download riservato - non acquistabile