Nº 569 PARERE N. 762: IL CONVIVENTE CHE LASCIA L'IMMOBILE PUO' LIBERARSI DELL'OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE?
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La risposta è affermativa, nel senso che il recesso dal contratto di locazione può essere effettuato anche da uno solo dei conduttori in solido.-
Tale recesso, però, potrà essere esercitato solo laddove sussistano i requisiti normalmente richiesti dalla legge affinchè il recesso sia ammissibile.-
Come ben noto, infatti, la Legge 392/1978 prescrive che il conduttore può recedere dalla locazione, dandone preavviso di sei mesi, solo ove sussistano gravi motivi, oppure – anche in mancanza di gravi motivi – ove tale facoltà sia riconosciuta dal contratto stesso.-
Naturalmente, ove pure il recesso del convivente sia legittimo, quest’ultimo resterà in ogni caso obbligato in confronto all’altro ex convivente a contribuire alle spese per garantire un alloggio al figlio minore nell’ambito del più ampio contributo dovuto per il mantenimento del figlio..........parere integrale...cliccando su download
Autore | AVV. DEL GUERCIO GERARDA |
Data pubblicazione | 20-12-2017 |
Data aggiornamento | 20-12-2017 |
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