Nº 547 PARERE N°751: OBBLIGO DEL VENDITORE DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE
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La risposta al quesito può essere certamente espressa in termini positivi.-
Il venditore nel momento in cui ha sottoscritto un impegno contrattuale di vendita in cui è previsto che parte del corrispettivo verrà versato mediante finanziamento ipotecario, è certamente tenuto a collaborare affinchè tale finanziamento possa essere ottenuto.-
Nell’ambito di tale dovere di collaborazione, rientra indubbiamente anche l’obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica di finanziamento.-
Tale obbligo – anche in mancanza di un’espressa previsione contrattuale – rientra certamente nell’ambito del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1175 c.c..-
Dalla violazione di tale dovere, discende indubbiamente una responsabilità di carattere contrattuale che espone il venditore al risarcimento dei danni conseguenti all’eventuale inadempimento.-
Più precisamente....parere integrale...cliccando su download
Autore | d'Aragona- Vitale |
Data pubblicazione | 01-08-2017 |
Data aggiornamento | 01-08-2017 |
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