Sentenza vittoriosa dello Studio d'Aragona Legali Associati mediante la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla soc. D.G. con il quale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, mediante la quale erano state già rigettate le pretese avanzate dall'appellante nei confronti dell'agenzia immobiliare. In particolare, la soc. D.G. chiedeva che l'agenzia immobiliare venisse condannata alla restituzione delle provvigioni già percepite, nonché al risarcimento del danno subito dall'appellante a seguito dell'attività di intermediazione spiegata. I Giudici della Corte di Appello di Salerno, nel rigettare le pretese della soc. D.G. hanno inteso ribadire i seguenti, nonché consolidati, principi di Giurisprudenza: "Il mediatore non è tenuto a compiere indagini di natura tecnico-giuridica a mezzo, ad esempio, delle cosiddette visure catastali ed ipotecaria (cfr. Cass. civ. 16009/2003)"; "Il diritto alla provvigione per il mediatore sorge nel momento in cui l'affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755, I co. C.c.). Nel contratto di mediazione il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso, con la conseguenza che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare (cfr. Cass. civ. 13260/2009)"; "Non risulta accoglibile la domanda di condanna fondata sull'assunto indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; l'azione di arricchimento senza causa, infatti, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato"; "Il diritto del mediatore alla provvigione non viene meno nel caso che il contratto sia annullabilr o rescindibile, qualora il mediatore non avesse avuto conoscenza della causa di invalidità"; "... in ordine al mancato accatastamento dei locali interrati, va evidenziato che questo non costituisce motivo di annullabilità o rescindibilità del contratto preliminare concluso, trattandosi di adempimento che ben poteva essere realizzato dopo la conclusione del preliminare; è, peraltro, sostanzialmente non contestato che successivamente gli immobili in questione sono stati regolarmente venduti ad altro soggetto".-
Autore | Lex Consult S.r.l. |
Data pubblicazione | 20-06-2011 |
Data aggiornamento | 01-07-2014 |
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