Loading…

Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?

Nº 4202 Mediazione - provvigioni - Corte di Appello di Napoli - sent. n. 1735/2011

download riservato - non acquistabile
  • Giurisprudenza interna

Sentenza vittoriosa dello Studio d'Aragona Legali Associati mediante la quale è stato rigettato l'appello di G.M. con il quale chiedeva la riforma della sentenza del primo grado, mediante la quale era stato condannato al pagamento delle provvigioni in favore dell'agenzia immobiliare. In particolare, all'interno della sentenza in oggetto, i Giudici della Corte di Appello di Napoli hanno ribadito i seguenti principi di Giurisprudenza: "La scadenza dell'incarico non determina un effetto preclusivo in ordine al diritto del mediatore alle provvigioni, in quanto, ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso è il collegamento causale tra l'attività posta in essere dal medesimo e l'affare successivamente concluso dalle parti"; "Ai sensi dell'art. 1754 C.c. è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. Per il diritto del mediatore al compenso non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti"; "Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante della conclusione dell'affare, essendo sufficiente che, rispetto al negozio concluso dalle parti l'attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza"; "Nè l'intervallo di tempo tra la conclusione del dontratto e le prime trattative, nè il successivo interessamento anche di altri soggetti, sono, in sé, circostanze idonee a interrompere il nesso di causalità".-

Autore Lex Consult S.r.l.
Data pubblicazione 15-06-2011
Data aggiornamento 01-07-2014
Downloads 0
Non ci sono ancora recensioni
Attenzione!
Questo servizio è abilitato solo per gli utenti registrati. Accedi alla tua area riservata.
Scroll