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QUESITO N. 071: Se il minore può esercitare il diritto alla riduzione delle disposizioni testamentarie
ò sempre agire con l’azione di riduzione secondo quanto dispone il II comma dell’art. 735 “ Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.-

Il caso de quo è molto particolare perché coinvolge un soggetto minore.-


CIRCA L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ DA PARTE DI UN MINORE

In ordine all’accettazione dell’eredità, quando essa è devoluta al minore l’art. 471c.c. dispone che “ Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non con il beneficio di inventario, osservate le disposizioni degli artt. 321 e 374”.-

L’eredità devoluta al minore può essere accettata soltanto con il beneficio dell’inventario mentre ogni altra forma di accettazione espressa oppure tacita è nulla ed improduttiva di effetti non conferendo al minore la qualità di erede.-

Pertanto mancando l’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario il minore rimane nella posizione di chiamato all’eredità e nel termine di prescrizione di cui all’art. 480, vale a dire 10 anni dal giorno dell’apertura della successione, il suo legale rappresentante potrà accettare l’eredità con beneficio di inventario, mentre lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne potrà accettare senza il detto beneficio oppure rinunciare all’eredità.-

L’accettazione dell’eredità costituisce un atto eccedente l’ordinaria amministrazione per il compimento del quale da parte del rappresentante del minore è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.-

Si tratta di un atto che deve essere compiuto dal rappresentante legale ( in primis dai genitori congiuntamente o da quello che esercita la potestà in via esclusiva ed in secundis, in caso di impedimento o di non volontà del genitore a compiere tale atto, da un curatore sempre autorizzato dal giudice tutelare) nell’interesse del minore, essa vale ad impedire la confusione del patrimonio ereditario con quello dell’erede e quindi la responsabilità di quest’ultimo per i debiti ereditari e per i legati al di là dell’attivo ereditario, ciò significa cioè che l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.-

CIRCA L’AZIONE DI RIDUZIONE

L’Azione di riduzione è quella azione attraverso la quale il legittimario va ad impugnare quelle donazioni e quelle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima ossia di quella quota che gli spetta per legge.-

Le disposizioni lesive della legittima non sono nulle, né annullabili, ma sono valide anche se suscettibili di essere rese inopera...

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