Loading…
QUESITO N.039: Se in caso di vendita di immobile realizzato nell'ambito di intervento di edilizia residenzialepubblica convenzionata ed acquistato senza alcuna agevolazione economica il prezzo di vendita può essere ridotto alla misura della convenzione
olazione, generalmente più contenute di quelle previste nell’edilizia agevolata, in cambio dell’assunzione di obblighi assunti a mezzo di una convenzione stipulata con il Comune.-
Si distinguono due tipi di edilizia convenzionata.-
Il primo è quello previsto dagli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la cosiddetta legge Bucalossi, in base alla quale per gli interventi di edilizia abitativa è possibile ottenere un esonero dal pagamento della quota parte del corrispettivo a costruire (i cosiddetti oneri di costruzione) obbligandosi, a mezzo di una convenzione stipulata con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati sulla base del prezzo di prima cessione, aggiornato in base agli indici Istat con frequenza non inferiore al biennio dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione.-
La convenzione-tipo deve essere approvata dalla Regione ed alla medesima sono tenute ad uniformarsi le convenzioni comunali.-
L’uniformità e l’inderogabilità è disposta essenzialmente in ordine alle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’immobile, alla determinazione dei prezzi di cessione o di locazione degli alloggi, alla durata della convenzione.-
Il secondo tipo di edilizia convenzionata è quello realizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art.35 della legge n.865 del 1971, da privati su aree edificabili comprese in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare cedute dal Comune in diritto di superficie o in diritto di proprietà.-
Dalla lettura degli atti emerge come la fattispecie in questione ricada nel novero degli interventi di edilizia convenzionata realizzati senza finanziamento pubblico ai sensi degli artt. 7 e 8 L.n. 10/1977.-
Tali disposizioni, tuttora in vigore, prevedono limitazioni al potere di disposizione dell’immobile.-
In ogni caso, però, trattandosi di alloggi realizzati su terreni di proprietà dei richiedenti e costruiti con autofinanziamento, “non sussistono i presupposti per l’applicazione di una normativa ulteriore rispetto a quella desumibile dagli artt. 7 e 8 della L. n.10 del 1977. In particolare, se giustamente il Comune può individuare autoritativamente i prezzi di cessione degli alloggi, a fronte del risparmio di spesa per gli oneri di concessione riconosciuto alle imprese costruttrici, correlativamente nessuna norma attribuisce all’Amministrazione il potere di limitare ulteriormente l’autonomia negoziale dei privati imponendo lo...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione