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Legge 17 luglio 1975, n. 400
Legge 17 luglio 1975, n. 400
Norme intese a uniformare e accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1975, n. 226) art. 1
1. La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative disposta ai sensi dell'Art. 2540 del c.civ, la liquidazione delle societa' cooperative conseguente allo scioglimento della societa' per atto dell'autorita' nei casi di cui all'Art. 2544 del c.civ e di cui all'Art. 22 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con Legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la Legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del c. 1 dell'Art. 1 del RDL 14 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'Art. 85 del regolamento approvato con RD 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'Art. 27-quater del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la Legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'Art. 2544 del c.civ, nonche' la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa del RD 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e, in ogni caso, dalle disposizioni della presente legge.
art. 2
1. Nelle ipotesi previste dall'Art. 2544 del c.civ e dall'Art. 22 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'Art. 1 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorita' di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente, ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive, provvede normalmente allo scioglimento della societa' cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa a ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti confermata la mancanza di attivita' o di pendenze attive, puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'.Si osservano le disposizioni di cui ai cc. 2 e 3 dell'Art. 213 del RD 16 marzo 1942, n. 267.
3. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore, nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, accerti la mancanza di attivita' e di pendenze attive.
4. Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.
art. 3
1. Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'ART. 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non puo' essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista e ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'Art. 51 del RD 16 marzo 1942, n. 267, ne' possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente ne' iscrivere ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.
2. In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore ove non possa provvedere alla...
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