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Decreto ministeriale 1 febbraio 1986 norme di sicurezza antincendi per la costruzione di autorimesse e simili
ica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:


Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e
simili, allegate al presente decreto.
Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili.

0. Definizioni.
1. Generalità.
2. Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.
3. Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli.
4. Impianti di riscaldamento.
5. Impianti elettrici.
6. Mezzi e impianti di protezione ed estinzione degli incendi.
7. Autorimesse sulle terrazze all'aperto su suoli privati.
8. Servizi annessi.
9. Autosaloni.
10. Norme di esercizio.
11. Norme transitorie
12. Deroghe.


0. Definizioni.


Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
Altezza dei piani: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta l'altezza è
determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima, all'intradosso
della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è la
media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.
Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area coperta destinata alle lavorazioni di
riparazione e manutenzione di autoveicoli.
Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli
autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area coperta destinata all'esposizione e alla vendita
di autoveicoli.
Autosilo: volume destinato al ricovero alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo
di dispositivi meccanici.
Autoveicolo: veicolo o machina muniti di motore a combustione interna.
Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40
m2.
Capacità di parcamento: è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie
specifica di parcamento.
Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si
accede.
Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.
Rampa aperta: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un
minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo
libero oppure su pozzi di luce o cavedi di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza
non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per
ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno per
la chiusura automatica in caso di incendio - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un
lato su spazio scoperto.
Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e di
lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode.
Superficie specifica di parcamento: area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni
autoveicolo.


1. Generalità.


1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità
delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati alla
sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono
perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.

1.1. Classificazione.

1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere di tipo:
a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinate a tale uso ed eventualmente adiacenti ad
edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;
b) miste: tutte le altre.
1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si classificano in:
a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono
parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di
parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano che
determina l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e
purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.
1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:
a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una
percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e
comunque superiore al 15% della superficie in pianta;
b) chiuse: tutte le altre.
1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso, le autorimesse e simili si distinguono in:
a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio ovvero
provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
b) non sorvegliate: tutte le altre.
1.1.4. In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:
a) a box;
b) a spazio aperto.
1.2.0. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto
1.0. di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione o di
superficie, in più o in meno, superiore al 20% della superficie in pianta o comunque eccedenti i 180 m2.
Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore
alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.
È in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.
Nelle autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e in quella a box, purché ciascuno
di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al
successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.
L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da
apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, al quale
compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.


2. Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.


2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:
le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione,
almeno REI 60;
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio
nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono
comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o
infiammabili;
la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in
pianta del locale;
l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore
a 1/100 di quella in pianta;
l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate
nel serramento di chiusura del box.

2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:
le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali
non combustibili;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore
a 1/100 di quella in pianta;
l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.
L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.

2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box
superiore a nove.
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.

2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 m3, è consentito
l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.


3. Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli.


3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato o il settimo
fuori terra.

3.1. Isolamento.
Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo
non inferiore a REI 120. E' consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se
l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.
Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico,
non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83,
84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

3.2. Altezza dei piani.
L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per gli autosilo
è consentita un'altezza di 1,8 m.

3.3. Superficie specifica di parcamento.
La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a:
20 m2 per autorimesse non sorvegliate;
10 m2 per autorimesse sorvegliate e autosilo.
Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 m3 è consentito
l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi
costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

3.4.1. Strutture dei locali.
I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili
di tipo R 90.
Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a
REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.
Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere
almeno di tipo REI 180.
Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione
possono essere non combustibili.

3.5. Comunicazioni.

3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al
punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono
comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio
1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture
con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di
edifici di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno
di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con
locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non areato, avente porte di tipo almeno
RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1,
2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45,
51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare
attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le
altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.
3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso i filtri come definito dal decreto ministeriale 30
novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con
l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.
3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazioni con altri locali.

3.6. Sezionamenti:

3.6.1. Compartimentazione.
Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non
eccedente quelle indicate nella seguente tabella:

Fuori terraSotterraneeMisteIsolateMisteIsolateapertechiuseapertechiuseapertechiuseapertechiuseTerra75005000100007500----Primo55003500750055005000250070003000Secondo55003500750055003500200055002500Terzo35002500550035002000150035002000Quarto35002500550035001500-25001500Quinto2500-500025001500-20001500Sesto2500-5000-1500-20001500Settimo2000-4000-1500-

Un compartimento può essere anche costituito da più piani di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della precedente tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente quella consentita da quello più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra nè che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella.
Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico.
Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano fuori terra le superfici indicate possono essere triplicate in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette autorimesse devono essere sempre protette da tali impianti.
Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare, attraverso le pareti di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.
3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.
3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.

3.7. Accessi.

3.7.0. Ingressi.
Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto. Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.
3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime 4,5 x 5,5 m, deve avere le stesse caratteristiche costruttive dell'autosilo.
3.7.2. Rampe.
Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.
Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.
Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purché le rampe siano aperte o a prova di fumo.
Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.

3.8. Pavimento.

3.8.0. Pendenza.
I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.
3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili.
3.8.2. Spandimento di liquidi.
Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all'altro.

3.9. Ventilazione.

3.9.0. Ventilazione naturale.
Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.
3.9.1. Superficie di ventilazione....

... continua
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