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AFFITTI IN NERO: STOP AL SUPER CANONE SCONTATO PER L’INQUILINO CHE DENUNCIA. ELIMINATE LE SUPER SANZIONI Corte Costituzionale sentenza n. 50 del 14 marzo 2014
E’ incostituzionale la norma che prevede la riduzione dell'affitto al minimo per i proprietari che non registrano i contratti d'affitto. A stabilirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 depositata il 14 marzo 2014.

La norma dichiarata illegittima è l’art. 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
In particolare, il comma 8 stabilisce che, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo i quali, «ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge», la disciplina convenzionalmente stabilita dalle parti subisce significative modificazioni. Infatti, la durata della locazione viene fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio; al relativo rinnovo si applica, poi, la disciplina prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), per la quale il contratto di locazione viene rinnovato per un periodo di quattro anni, fatti salvi alcuni casi specifici; il canone annuo, infine, a decorrere dalla data della registrazione del contratto, viene fissato, salvo che le parti abbiano pattuito un canone di importo inferiore, in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, pari al 75% dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
A sua volta, il comma 9 stabilisce che queste disposizioni – oltre a quelle previste dall’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), che sancisce la nullità dei contratti di locazione non registrati – si applicano anche nei casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
Ebbene, la Corte Costituzionale dichiara illegittime le suddette disposizioni però basandosi sulla “carenza di delega”.

Secondo la Corte del tutto coerenti appaiono, quindi, «oggetto e finalità» della delega definiti dall’art. 2 della legge, ove si precisa, appunto, che l’esercizio della funzione legislativa è conferito «al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica».
Si tratta, dunque, di un ambito normativo rispetto al quale il tema di cui alla disciplina denunciata risulta ...

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