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QUESITO N. 542: Successione: decesso della moglie e seconde nozze. Se la seconda moglie, alla morte del coniuge, concorre con i figli del de cuius, nella successione ereditaria.
Quesito n. 542: Successione: decesso della moglie e seconde nozze. Se la seconda moglie, alla morte del coniuge, concorre con i figli del decuius, nella successione ereditaria.
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RISPOSTA
A seguito del successivo matrimonio, anche la seconda moglie, rientra tra i soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità del marito.
Il presupposto della successione è, infatti, rappresentato dalla sussistenza del matrimonio al momento dell'apertura della successione.
Anche il tal caso si applica l’art. 581 cod. civ., pertanto l’eredità del marito andrà divisa, spettando per 1/3 alla seconda moglie, e i restanti 2/3 andranno divisi in parti uguali tra i due figli.
Inoltre l’art. 540, secondo comma, cod. civ., riconosce al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
La successione legittima, è disciplinata dagli art. 565 e ss. cod. civ., ai sensi dell’articolo citato, “nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato…”.
Nel caso in esame marito e moglie, erano sposati in comunione di beni, al momento della morte della prima moglie, si è aperta la successione di costei, con conseguente applicazione dell’art. 581 del codice civile, che dispone: “Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”.
Pertanto, con la scomparsa della prima moglie, le quote di proprietà dell’immobile in questione, erano: cinquanta % di proprietà del marito, quale quota derivante dall’acquisto in comunione, mentre il cinquanta % di proprietà della moglie, veniva suddiviso: in 1/3 spettante al marito e il rimanente suddiviso in parti uguali tra i due figli.
Pertanto, in conclusione, per rispondere al quesito, possiamo affermare che le quote di proprietà dell’immobile, devono essere nuovamente suddivise tra la seconda moglie e i figli del marito.
Al coniuge spetta anche il diritto di abitazione sulla casa coniugale.

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MOTIVI DI DIRITTO
La successione mortis causa è l'HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_giuridico" \o "Istituto giuridico"istituto giuridico in virtù del quale uno o più soggetti subentrano nella HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_%28diritto%29" \o "Titolo (diritto)"titolarità di un HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio" \o "Patrimonio"patrimonio o di singoli HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_soggettivo" \o "Diritto soggettivo"diritti patrimoniali al precedente titolare, il HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/De_cuius" \o "De cuius"de cuius, a seguito della HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Morte" \o "Morte"morte di quest'ultimo.
I soggetti che subentrano nella titolarità del patrimonio o di una quota del patrimonio del de cuius prendono il nome di HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Erede" \o "Erede"eredi, quelli che invece subentrano nella titolarità di singoli diritti, siano essi reali o di HYPERLINK "http://...

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