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Compravendita di un appartamento. Trattativa interrotta. Il mediatore immobiliare va comunque pagato? (Tribunale di Caltanissetta, sentenza 8 gennaio 2014 )
Compravendita di un appartamento. Trattativa interrotta. Il mediatore immobiliare va comunque pagato? (Tribunale di Caltanissetta, sentenza 8 gennaio 2014 )
Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione anche nel caso in cui le trattative per la compravendita di un immobile, originariamente avviate grazie al suo intervento, siano state interrotte e successivamente riprese e concluse per iniziativa delle parti.
Ai fine del compenso, infatti, è sufficiente che la conclusione dell'affare si ponga in rapporto causale con l'opera svolta dal mediatore, ancorché questa consista nella semplice attività di reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti Sulla base di tali presupposti, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza depositata l'8 gennaio 2014, ha riconosciuto il diritto alla provvigione a favore dell'agenzia di intermediazione, ritenendo, tra l'altro, che la mera apposizione di un cartello “vendesi” sul portone d'ingresso, diverso da quello precedente apposto dall'agenzia, non vale, di per sé, ad escludere l'efficienza causale tra la pregressa attività di mediazione svolta dall'agenzia e l'affare poi concluso dalle parti.
Il caso -Un'agenzia di intermediazione appella la sentenza con cui il Giudice di pace aveva rigettato la domanda per il riconoscimento del diritto alla provvigione per l'attività di mediazione effettuata rispetto all'acquisto di un immobile. La controparte sostiene che l'acquisto sia avvenuto in assenza di qualsivoglia attività di mediazione, atteso che le prime trattative avviate tra le parti si erano definitivamente interrotte per riprendere successivamente, in maniera del tutto autonoma rispetto all'iniziale intervento dell'Agenzia. A dimostrazione di ciò, sostiene che l'Agenzia non si sarebbe attivata per liberare l'immobile dal precedente rapporto di locazione in essere e che, inoltre, le trattative sarebbero riprese e concluse per iniziativa esclusiva della parte stessa.
Il tribunale di Caltanissetta ha ribaltato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto alla provvigione. Quando sorge il diritto alla provvigione - Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 c.c.). Non è richiesta l'esistenza di uno specifico incarico, purché l'attività del mediatore abbia avuto efficacia concausale ai fini della conclusione dell'affare. In altri termini, affinché sorga il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattat...

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