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Mediazione e diritto alla provvigione. Se, in caso di estromissione del mediatore , il comportamento doloso del debitore sospende il termine di prescrizione annuale. Corte di cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza del 05/02/2014 n. 2616.
Mediazione, diritto alla provvigione e condizioni di sospensione del decorso del termine annuale
  HYPERLINK "http://www.bdtecnici24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=3&documentid=14695197&errurl=http%3A//tecnici24.ilsole24ore.com/offerta/" \t "_blank" Corte di cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza del 05/02/2014 n. 2616
Ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi ed atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva. Non vi è tuttavia alcun obbligo per le parti di informare il mediatore della predetta conclusione dell'affare, potendo la sospensione del decorso della prescrizione del diritto operare solo in presenza di un comportamento doloso da parte del debitore.
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e questo sia stato concluso per effetto del suo intervento, noto ai contraenti e da loro anche implicitamente accettato. L'affare, in questi termini, deve ritenersi concluso, per effetto della “messa in relazione” dei contraenti da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi ed atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva.
Non vi è tuttavia alcun obbligo per le parti di informare il mediatore della conclusione dell'affare ed il termine annuale di prescrizione del diritto alla provvigione decorre dalla data del rogito notarile a norma dell'art.  HYPERLINK "http://www.bdtecnici24.ilsole24ore.com/utility/...

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