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QUESITO N. 531: Può l’usufruttuario donare la propria quota ai nudi proprietari? Inoltre, nell’ipotesi di risposta affermativa, potrebbero gli eredi esperire l’azione di riduzione per vedersi riconosciuta la loro quota di legittima?
Quesito n. 531: Può l’usufruttuario donare la propria quota ai nudi proprietari? Inoltre, nell’ipotesi di risposta affermativa, potrebbero gli eredi esperire l’azione di riduzione per vedersi riconosciuta la loro quota di legittima?

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RISPOSTA
L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare (usufruttuario) la facoltà di godere del bene con la sola preclusione di non poterne trasferire la proprietà e di rispettarne la destinazione economica. In capo al proprietario resta la nuda proprietà del bene, cioè la proprietà spogliata dal diritto reale di godimento attribuito all’usufruttuario.
Per quanto riguarda, la possibilità che l’usufruttuario doni la propria quota ai nudi proprietari, l’orientamento della corte di cassazione è stato quello di affermare, che “la rinuncia all’usufrutto, se ispirata da animus donandi, è suscettibile d’integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dal momento che, comportando un’estinzione anticipata del diritto, si risolve in un vantaggio patrimoniale in capo a quest’ultimo…” (ex multis, Cass. 30/12/1997, n. 13117).
Quindi se chi rinuncia all’usufrutto lo fa con l’intenzione di arricchire il beneficiario per mero spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta con la conseguenza che al momento dell’apertura della successione, salvo che il defunto non abbia provveduto a dispensare il donatario, il bene sarà oggetto di collazione.
Ciò è confermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui: “La rinuncia all'usufrutto fatta a titolo gratuito a vantaggio dei nudi proprietari costituisce donazione e va soggetta a collazione”. (Tribunale Sondrio, 04/05/2009).
La collazione è l’atto con il quale i discendenti ed il coniuge del "de cuius" che accettano l’eredità conferiscono nella massa ereditaria, in natura o per imputazione in denaro, quanto ricevuto dal defunto in donazioni.
Infatti, l’art. 737 comma 1° cod. civ., dispone al riguardo, che:“i figli e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.
La collazione implica, quindi, una risoluzione o revocazione legale delle donazione sia dirette che indirette e il rientro immediato (ossia senza necessita di un atto di trasferimento) del bene donato nella comunione dei coeredi.
Inoltre, i legittimari potranno esercitare un’azione di riduzione nei confronti del donatario nel caso si verifichi una violazione della loro quota di legittima per ottenerne la reintegrazione mediante la riduzione delle HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Testamento" \o "Testamento"disposizioni testamentarie e delle HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_di_donazione" \o "Contratto di donazione"donazioni eccedenti la quota disponibile (cioè la quota di cui il testatore poteva disporre). Tale azione è disciplinata dagli artt. 533 e ss. del codice civile; i presupposti per la sua esperibilità sono: la dimostrazione della qualità di legittimario e in secondo luogo della lesività della disposizione testamentaria o della donazione nei confronti della quota che la legge espressamente riserva, anche contro la volontà del de cuius, al legittimario.
Infatti, così dispone l’art. 555 del c.c. “le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima”.
In definitiva, per rispondere al quesito, si può affermare che l’usufruttuario può rinunciare alla propria a favore dei nudi proprietari, se tale rinuncia è fatta con il preciso animus di donare tale quota, ponendo in essere in questo modo una donazione indiretta.
Tuttavia ciò non esclude, che gli eredi, potranno esperire un’eventuale azione di riduzione, qualora venga lesa la loro quota a cui hanno diritto.




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MOTIVI DI DIRITTO
L’usufrutto è disciplinato dagli artt. 978 e ss. del cod. civ., si tratta specificamente di un diritto reale di godimento su cosa altrui.
Come dispone, l’art. 981 cod. civ. l’usufruttuario, ha diritto di godere del bene, con l’unico limite di non poterne trasferire la proprietà e di rispettarne la destinazione economica.
In capo al proprietario resta la nuda proprietà del bene, cioè la proprietà spogliata dal diritto reale di godimento attribuito all’usufruttuario.
È evidente che una restrizione simile al diritto di proprietà, subita dal nudo proprietario, non può essere, limiti di tempo, perché altrimenti, la proprietà sarebbe priva di contenuto.
Per questo motivo, il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Infatti, l’articolo 979 cod. civ., dispone, che l’usufrutto, non può durare oltre la vita dell'usufruttuario o, se questo è una persona giuridica, oltre il termine di trent'anni.
Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979 c.c. l’usufrutto si estingue negli altri casi previsti dall’articolo 1014 e cioè: per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; per il totale perimento della cosa su cui è costituito e, infine, per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona. In quest’ultimo caso rientra l’ipotesi di rinuncia del diritto di usufrutto da parte del titolare. Quindi la rinuncia comportando una riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona estingue l’usufrutto.
La rinuncia all’usufrutto è un atto giuridico unilaterale, destinato alla produzione di un duplice effetto: uno, diretto, cioè l’estinzione del diritto reale di godimento; l'altro, indiretto o riflesso, è l'arricchimento del nudo proprietario, il quale trarrà vantaggio dalla espansione del proprio diritto. Pare, ormai, conclusione condivisa che la rinuncia ad un diritto reale costituisca atto indiretto di liberalità in favore del proprietario: esso sarebbe, dunque, riducibile, ai sensi degli artt. 555 c.c.
Con la rinuncia all...

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