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Per la disdetta del contratto non è necessaria la raccomandata. Cassazione civile, sez. III, 29 maggio 2013, n. 13449.
RECENTISSIMA SENTENZA CASSAZIONE :
PER LA DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON È NECESSARIA LA RACCOMANDATA
Cassazione civile, sez. III, 29 maggio 2013, n. 13449
Nel campo delle locazioni giurisprudenza consolidata ha confermato il principio di libertà delle forme.
La disdetta costituisce un «atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di un diritto potestativo attribuito ex lege al locatore e concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo; atto che può essere comunicato in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza». Inoltre, «la sua comunicazione a mezzo lettera raccomandata, prevista dall’art. 3 della legge n. 392 del 1978, peraltro abrogato dall’art. 14 della le...

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