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SE E’ OBBLIGATORIO REGISTRARE IL CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA SOTTOSPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA.
SE E’ OBBLIGATORIO REGISTRARE IL CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA
SOTTOSPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di Registronvece,

ART. 27 - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA,
APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE [1]
Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
[2] Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione.
[3] Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
[4] Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.
[5] Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione o l'omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'impostante efficace ed impegnativo per le parti, salva la possibilità del venir meno della sua efficacia, se si verifica l’evento. L’art. 1360 c.c. prevede che la condizione abbia efficacia retroattiva reale: al verificarsi
2. ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA
Ai sensi dell’art. 1353 c.c. le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione di un contratto ad un avvenimento futuro e incerto. Una condizione si definisce sospensiva quando gli effetti del contratto si producono solo se l’evento dedotto si realizza; ne discende che, prima dell’avverarsi dell’evento, il contratto è inefficace ma vincolante. Si definisce, invece, risolutiva una condizione il cui avverarsi determina la cessazione degli effetti del contratto cui è apposta; il contratto è quindi provvisoriamente efficace ed impegnativo per le parti, salva la possibilità del venir meno della sua efficacia, se si verifica l’evento dedotto in condizione. L’art. 1360 c.c. prevede che la condizione abbia efficacia retroattiva reale: ...

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