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Se è possibile stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, nell’ipotesi in cui il conduttore ha la residenza nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile locato.
Se è possibile stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, nell’ipotesi in cui il conduttore ha la residenza nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile locato.
I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative. In particolare, l'  HYPERLINK "http://www.immobili24.ilsole24ore.com/Esploso.aspx?iddoc=4379803&docType=1" art.2 del D.M. del 30 dicembre 2002 (Criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi degli artt.  HYPERLINK "http://www.immobili24.ilsole24ore.com/Esploso.aspx?iddoc=437626&docType=1" 5,  HYPERLINK "http://www.immobili24.ilsole24ore.com/Esploso.aspx?iddoc=437619&docType=1" 1,  HYPERLINK "http://www.immobili24.ilsole24ore.com/Esploso.aspx?iddoc=213733&docType=1" 2,  HYPERLINK "http://www.immobili24.ilsole24ore.com/Esploso.aspx?iddoc=437621&docType=1" 3 della legge n. 431/1998) prevede che "I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto".
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, il disposto di cui all' HYPERLINK "http://www.immobili24.ilsole24ore.com/Esploso.aspx?iddoc=437626&docType=1" art. 5 della legge n. 431 del 1998 prevede la possibilità di stipulare contratti di natura transitoria, ovvero di durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Ai fini della valida stipula dei contratti suddetti è, tuttavia, necessaria l'osservanza di talune formalità, quali il rispetto dei requisiti prescritti per tale tipologia di locazioni, la circostanza che l'esigenza transitoria, sia del locatore che del conduttore, sia specificamente individuata nel contratto, nonché la conferma del suo verificarsi prima della scadenza del termine previsto nel contratto con lettera raccomandata. L'esigenza transitoria del conduttore deve, inoltre, essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto e il canone definito dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti nei contratti tipo recepiti negli accordi locali. (Accertato il ricorso dei requisiti innanzi descritti, nella specie, stante il difetto della conferma del permanere dell'esigenza transitoria prima della scadenza prevista, tramite raccomandata, non può trovare accoglimento la domanda per finita locazione, proposta dal ricorrente conduttore). ( HYPERLINK "http://www.immobili24.ilsole24ore.com/Esploso.aspx?iddoc=10548913&docType=3" Trib. Roma Sez. VI Sent., 25 febbraio 2009).
Qualora un contratto di locazione abitativo sia stato stipulato per uso transitorio, il conduttore che assuma la nullità di tale clausola per inesistenza in concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative e chieda, per...

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