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QUESITO N. 384: Se l’Agenzia del Territorio può attribuire la categoria catastale A/2 al vano di un immobile che non sia giuridicamente abitabile, secondo l’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune.-
Quesito n. 384: Se l’Agenzia del Territorio può attribuire la categoria catastale A/2 al vano di un immobile che non sia giuridicamente abitabile, secondo l’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune.

Il caso in esame pone in evidenzia la procedura di classamento dei fabbricati con attribuzione della rendita catastale.
La normativa di riferimento è data dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, dall'art. 4, comma 21 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, dalla legge n. 75/1993 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701.
Con il classamento si attribuiscono, alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, la categoria e la classe di competenza e, a quelle a destinazione speciale, la sola categoria.
La categoria viene espressa da una sigla ed individua, nell'ambito di ogni zona censuaria, gli immobili con la stessa destinazione d'uso; la classe individua, nell'ambito di ciascuna categoria, il grado di pregio e di qualità del fabbricato, a cui corrisponde un determinato livello di capacità di reddito.
Il procedimento in esame si avvia con la presentazione all’Agenzia del Territorio, da parte dell'utente interessato, della dichiarazione per l'accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione o per la variazione dello stato dei beni (DOCFA).
Con la dichiarazione, il contribuente deve proporre anche l'attribuzione della categoria, della classe e della relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione delle sole categoria e rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare.
La rendita indicata dall’utente rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'Ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla determinazione della rendita catastale definitiva.
È, dunque, nel potere dell'Agenzia del Territorio di verificare le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni dei contribuenti ed, eventualmente, di modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto (art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17).
Merita ribadire, infatti, che la rendita dichiarata dal contribuente viene iscritta negli atti catastali come "rendita proposta" e l'Ufficio ha il potere, entro dodici mesi, di procedere alla "determinazione della rendita catastale definitiva", avvalendosi di "mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione".
Peraltro, con riguardo alla natura del richiamato limite temporale di dodici mesi entro il quale l’Amministrazione dovrebbe procedere alla determinazione della rendita catastale definitiva, si deve ritenere che esso, rispondendo alla precipua finalità di accelerare la conclusione del procedimento di attribuzione della rendita catastale, non rivesta carattere perentorio, di talché il suo naturale decorso non comporta la decadenza della potestà accertativa in capo all'Agenzia del Territorio o l'illegittimità dell'accertamento adottato dopo tale termine (così Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 38/43/04; Commissione Tributaria Provinciale di Como, sentenza n. 61/08/02 del 13.04.2002; Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, sentenza n. 131/11/02 del 06.06.2002).
Inoltre, anche quando la rendita sia divenuta definitiva, è ammesso espressamente che l'Amministrazione possa procedere alla sua revisione, modificando "le risultanze censuarie iscritte in catasto", a seguito della verifica dello stato dell'immobile (art. 1, comma 3 D.M. 701/94), ovvero a seguito della presentazione da parte del contribuente della dichiarazione di sue variazioni (art. 1, comma 1 D.M. 701/94).
Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia apportato variazioni a quanto denunciato o proposto dal contribuente, il relativo atto deve essere notificato al dichiarante (art. 1, comma 10 D.M. 701/94).
Contro l’atto di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento catastale.
Il ricorso va notificato direttamente alla controparte (Agenzia del Territorio) a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero direttamente, mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Successivamente, il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso deve costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita (artt. Da 16 a 22 del DLgs. 546 del 31.12.1992).
L’eventuale richiesta di riesame, in sede di autotutela, alla stessa Agenzia del Territorio, non interrompe il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provincia...

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