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I criteri di ripartizione delle spese per la riparazione o ricostruzione del lastrico solare di uso esclusivo di alcuni condomini.-
I criteri di ripartizione delle spese per la riparazione o ricostruzione del lastrico solare di uso esclusivo di alcuni condomini.-

D: Tizio è proprietario di un locale commerciale, coperto per metà da un terrazzo privato e per metà dallo stabile condominiale. Le spese di ristrutturazione del terrazzo privato vengono ripartite secondo l'art. 1126 del c.c. e Tizio concorre per 2/3. Per quanto riguarda il tetto condominiale partecipa alla spesa con tutti i millesimi o solo per la parte coperta dal tetto medesimo?

R:  Innanzitutto osserviamo che corretta e condivisibile è stata la decisione di ripartire le spese per la ristrutturazione del terrazzo a livello secondo il criterio di cui all'art. 1126 cod. civ. Tale approdo infatti trova il sostegno anche della più recente giurisprudenza individuata sull'argomento. In tema di condominio negli edifici le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 c.c., che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo a carico del condomino che ne abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piani sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servono da copertura (Tribunale Roma Sezione 5 Civile, Sentenza del 13 ottobre 2010, n. 20172).-
Per quanto riguarda nello specifico l'interrogativo sottoposto, osserviamo poi che Tizio deve partecipare alla spesa con tutti i millesimi anche se solamente una porzione della sua unità immobiliare beneficia della copertura del fabbricato. In tal senso si è pronunciat...

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