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QUESITO N. 372: Se l’acquirente è tenuto a restituire il bene al legittimario, che abbia vittoriosamente esperito l’azione di riduzione per lesione di legittima. Tutele, garanzie e soluzioni pratiche per l’acquirente di immobile proveniente al

Quesito n. 372: Se l’acquirente è tenuto a restituire il bene al legittimario, che abbia vittoriosamente esperito l’azione di riduzione per lesione di legittima. Tutele, garanzie e soluzioni pratiche per l’acquirente di immobile proveniente al venditore da donazione.

La legge riserva in favore di strettissimi congiunti del defunto (coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “eredi necessari”) una quota di valore della massa fittiziamente formata dai beni dell'asse ereditario e dai beni donati in vita dal defunto (relictum + donatum ). Si parla di successione “necessaria” poiché opera anche in contrasto con la volontà espressa dal de cuius  nel testamento o in donazioni fatte in vita, rappresentando così un evidente limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare quando è nella sostanza un anticipo della propria successione. Infatti, quando le predette disposizioni superino i limiti fissati dalla legge, gli atti dispositivi del defunto si rivelino comunque lesivi dei diritti dei legittimari (o eredi necessari) così che l'erede legittimo leso nei suoi diritti potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione, al fine di ottenere quanto gli spetta a titolo di legittima. Con quest’ultima azione, il legittimario ha uno specifico mezzo per far dichiarare nei suoi confronti “l'inefficacia” delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive degli intangibili diritti alla quota di legittima: essa è esercitabile nel termine di dieci anni dal momento in cui si perfeziona la lesione della quota di riserva, più precisamente attraverso più azioni. Vi è prima l’ azione di riduzione in senso stretto, di natura personale, rivolta al destinatario della disposizione liberale, secondo l'ordine di impugnazione predisposto dagli artt. 553 ss. c.c. (quote legali ab intestato, disposizioni testamentarie, donazioni), al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che dichiari la lesione dei diritti di legittima. Più precisamente è un’azione di “accertamento costitutivo”: sebbene la disposizione lesiva è valida ed efficace, così da ledere i diritti del legittimari, la riduzione la rende “inefficace” ex nunc nei confronti di questi ultimi, facendo tornare il bene alla massa ereditaria. È necessaria poi una seconda azione, anch'essa personale, mirante alla restituzione del bene dal beneficiario della disposizione ormai inefficace. Si tratta di una tutela “effettiva”, in quanto ove l'azione personale nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva resti infruttuosa perché quest’ultimo non ha più la disponibilità in tutto o in parte del bene, è possibile con una ulteriore azione, stavolta di natura reale, nei confronti dei terzi aventi causa.
A mente dell'art. 561 c.c., all'esito dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione, il bene torna al legittimario libero da ogni peso o ipoteca imposto su di esso dal donatario, salve le conseguenze delle regole in tema di trascrizione. L'art. 563 c.c., prevede poi nel caso in cui il bene sia stato alienato in proprietà a terzi, l’impossibilità di conseguire immediatamente il recupero dello stesso senza la previa escussione infruttuosa dei beni del donatario. Inoltre il terzo può liberarsi dalla restituzione in natura pagando l'equivalente in denaro: il c.d. “corrispettivo del riscatto”. L’art. 2652 n. 8 c.c. completa poi la tutela reale del legittimario, disponendo che se la trascrizione della domanda di riduzione è eseguita entro dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda è opponibile anche ai terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda: vi è così una deroga al principio generale della prevalenza dell'anteriorità delle trascrizioni.
Sono pertanto evidenti le difficoltà che la tutela reale crea sulla successiva commercializzazione del bene oggetto della disposizione liberale: considerato che gli acquisti di diritti su beni di provenienza donativa si caratterizzano per una instabilità durevole, vi è il timore dei potenziali acquirenti di vederseli sottratti al seguito dell'azione di restituzione.
Ciò ha stimolato l’elaborazione di diversi sistemi per tranquillizzare l'acquirente di beni di provenienza donativa (o successoria) rispetto alla possibilità che un legittimario possa successivamente richiedere la restituzione del bene in natura, stante l’inadeguatezza della recente riforma ad apportare soluzioni “definitive” al problema della libera circolazione di tali beni.
Con la legge 80/2005, il Legislatore ha modificato in maniera sostanzialmente simmetrica gli artt. 561 e 563 c.c. : in entrambe i casi ha limitato la “tutela reale” a un termine di venti anni dalla trascrizione della donazione, decorsi i quali i pesi e le ipoteche restano efficaci, fermo restando l'obbligo di rivalere il legittimario della diminuzione di valore del bene, e la restituzione presso terzi non può essere richiesta. Il fondamento di tale scelta è il principio per cui il tempo adegua la situazione di diritto a quella di fatto, su cui si basano l'usucapione e la prescrizione estintiva.
Il Legislatore conferisce così alla donazione, in taluni casi, la possibilità di evolvere, mantenendo la natura di negozio gratuito liberale nei rapporti interni donante-donatario, ma denaturandosi, nei rapporti con i terzi: ciò in base alle medesime esigenze che sono alla base dell'usucapione ovvero l'adeguamento dei traffici giuridici al decorso del tempo. Tuttavia i legittimari possono “sospendere” il decorso del ventennio attraverso la notifica e la successiva trascrizione di u...

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