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Trasferire un immobile non regolarmente accatastato alla luce della nuova normativa introdotta con il DL 78/2010.-
Trasferire un immobile non regolarmente accatastato alla luce della nuova norma introdotta con il DL 78/2010.-

Una parte rilevante della manovra estiva varata con il Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, riguarda il settore immobiliare, al quale è dedicato l'articolo 19. La norma dispone nuove importanti regole di carattere censuario, fiscale e pubblicistico, con implicazioni urbanistiche, e da essa discende anche l'obbligo cui accenna il lettore.- 
Accatastamento  A seguito delle disposizioni dell'articolo 2, comma 36, del Dl 262/2006, l'agenzia del Territorio, in collaborazione con l'Agea, ha individuato – mediante orto-foto aree sovrapposte alle mappe catastali – oltre due milioni di costruzioni insistenti su particelle iscritte al catasto terreni, non dichiarate al catasto fabbricati. Di queste, solo una piccola parte è stata dichiarata e un'altra parte, un po' più consistente, è stata accertata d'ufficio.-
Gli elenchi sono stati pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» e sono visibili sul sito www.agenziaterritorio.gov.it. Si tratta soprattutto di fabbricati rurali, ma sono presenti anche costruzioni di tipo civile (box, depositi, tettoie), industriale (capannoni e laboratori) e commerciale.- Ai possessori viene richiesto di presentare la denuncia al catasto fabbricati entro il 2010, per la regolarizzazione catastale, alla quale dovrà seguire quella fiscale, relativa agli anni pregressi, non ancora caduti in prescrizione. Stesso obbligo, e nei medesimi termini, per i possessori di unità immobiliari che hanno subito variazioni di consistenza (ampliamenti, recupero di sottotetti, formazione di verande nei terrazzi, costruzione di un bagno prima mancante, creazione di cantinette abitabili eccetera) o un cambio d'uso con opere.-  Le denunce catastali devono essere commissionate a tecnici professionisti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili e agrari, dottori agronomi e agrotecnici, che vi provvederanno, proponendo anche la rendita, ai sensi dell'articolo 1 del Dm 701/94. In caso di mancato adempimento, l'Agenzia passerà all'accertamento d'ufficio, addebitando al possessore le spese relative, e comminandogli le sanzioni per omessa denuncia. Eseguiti gli accatastamenti volontari o d'ufficio, copia della denuncia sarà trasmessa ai comuni di appartenenza, per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.-
Sul fronte fiscale  Dopo l'accatastamento, è necessario procedere alla regolarizzazione fiscale in tema di imposte dirette e Ici. Per cui, nel caso dei fabbricati fantasma, secondo l'articolo 2, comma 36 del Dl 262/06, l'efficacia della rendita decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione del fabbricato o, in mancanza, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione degli elenchi sulla «Gazzetta Ufficiale»per il comune di appartenenza. Se si tratta, invece, di variazioni presentate per mutazioni nello stato delle unità immobiliari già censite, l'efficacia della rendita risale alla data di effettiva ultimazione delle opere.- La regolarizzazione deve essere fatta ricorrendo al "ravvedimento operoso", pre...

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