Loading…
La vendita del secondo box con IVA al 10%.-
La vendita del secondo box con IVA al 10%

Se è venduta un'abitazione con due autorimesse di pertinenza, da parte di una impresa costruttrice (nei quattro anni dalla fine dei lavori), l'agevolazione "prima casa" (Iva al 4%) spetta per l'imponibile relativo all'abitazione e a una delle autorimesse, mentre per la seconda autorimessa si applica l'aliquota del 10% (perché la pertinenza assume in questo caso la qualità abitativa propria del bene principale) e non l'aliquota del 20% (che sarebbe propria dell'autorimessa considerata stand alone, e cioè quale bene di natura strumentale).-
È quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 94/E del 5 ottobre, nella quale si replica l'opinione già espressa nella risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007, a fronte del fatto che gli uffici, nonostante il parere delle Entrate, hanno continuato a tenere comportamenti difformi.- In altri termini, va considerato che la vendita di un'autorimessa da parte del costruttore può avvenire, principalmente: - da sola, e cioè senza che il box sia ceduto insieme con un'altra unità immobiliare di cui costituisca pertinenza e senza essere destinata a pertinenza di abitazione già posseduta; - insieme con l'unità immobiliare di cui costituisca pertinenza; - insieme con l'abitazione e un'altra autorimessa, con richiesta di agevolazione "prima casa" unicamente per l'abitazione e una sola autorimessa (nel caso di acquisto di due autorimesse, l'agevolazione viene infatti concessa solo per l'acquisto di un'autorimessa, mentre per l'altra si deve applicare la tassazione ordinaria).- Nel primo caso l'autorimessa va considerata come bene strumentale, con la conseguenza che l'Iva è al 20% (salvo che si tratti di un fabbricato Tupini, perché in tal caso l'Iva si...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione