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Vendita dell’immobile e spese condominiali.-
Vendita dell’immobile e spese condominiali
Una pronuncia del Tribunale di Napoli dell’11 luglio 2010 riafferma quanto stabilito dalla Cassazione nel corso degli ultimi anni: venditore ed acquirente sono obbligati in solido per le spese condominiali relative all’anno in corso ed a quello precedente alla cessione dell’appartamento.
Nel ribadire il principio, che tra l’altro è espresso chiaramente nel secondo comma dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il Tribunale partenopeo ha specificato, nella motivazione della sentenza, la ratio di quella scelta legislativa arricchendola con una serie di rimandi alle pronunce di merito e di legittimità.-
Proprio in relazione al succitato secondo comma dell’art. 63, l’ufficio giudiziario campano afferma che questa disposizione è evidentemente diretta a tutelare il più possibile il condominio per quanto riguarda le spese condominiali relative al periodo precedente il trasferimento di proprietà, eventualmente dovute dal condomino venditore, in quanto permette all’amministratore di chiederle a chi gli subentra diventando così il nuovo condomino (Trib. Napoli 11 luglio 2010).-
La norma in questione, tuttavia, non vuol significare che al momento della cessione il venditore non è più debitore del condominio ma solamente che allo scopo di rafforzare la garanzia del credito nei confronti del condominio , come sopra visto, l’obbligazione del cessionario, tenuto in solido con il primo – peraltro limitatamente al periodo considerato – si aggiunge a quella del cedente.-
Il che dunque non esclude l’obbligo del condomino alienante di pagare i contributi maturati quando rivestiva la qualità di condomino e non ancora sod...
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