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Termine per la stipulazione del contratto definitivo e prescrizione del diritto alla conclusione del definitivo.-
TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL DEFINITIVO E PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO

«Quando le parti di un contratto preliminare abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione di un termine per la stipulazione del contratto definitivo, a fronte dell’ingiustificato indugio della parte cui tale facoltà sia stata riservata l’altra parte, che abbia adempiuto le obbligazioni poste a suo carico, può rivolgersi al giudice perché, ai sensi dell’art. 1183 c. c., stabilisca il termine per la stipulazione ovvero può direttamente proporre la domanda di adempimento specifico dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di fissazione del termine; con la conseguenza che, ove essa trascuri di avvalersi di tale facoltà e tale inerzia protragga per l’ordinario temine prescrizionale, il diritto alla conclusione del contratto definitivo si estingue per prescrizione». 
Cass.Civ., Sez. II, 3 maggio 2010, n. 10625


Cassazione, Sez. II, 3 maggio 2010, n. 10625
(Pres. Piccialli – Rel. Mazzacane)
Fatto
M. C. con atto di citazione notificato il 23-6-1990 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma A., G., G., G. ed A. C. quali eredi di G. C. e, premesso di aver acquistato da quest’ultimo con scrittura privata del 22-10-1977 un appartamento sito in Ostia Lido il cui prezzo era stato interamente corrisposto, chiedeva in via principale che, verificata l’autenticità della sottoscrizione del venditore in calce alla suddetta scrittura privata, fosse accertato l’avvenuto trasferimento in suo favore della proprietà dell’immobile e, in via subordinata, qualora si fosse ritenuto essere stato concluso un contratto, preliminare di vendita, che fosse pronunciata sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà in luogo del contratto non concluso; in ogni caso l’attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio gli eredi C. ad eccezione di A. C. sostenendo che la menzionata scrittura privata aveva ad oggetto un preliminare di vendita ed eccependo la prescrizione del diritto dell’attrice ad ottenere la stipulazione del definitivo; chiedevano pertanto il rigetto della domanda attrice. Il Tribunale adito con sentenza del 26-9-1995, qualificato il contratto “de quo” come preliminare e ritenuta la prescrizione, rigettava la domanda attrice, condannava la C. alla restituzione del bene ed al pagamento di un indennizzo per l’occupazione dello stesso. A seguito di gravame proposto dalla C. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 29-9-1998, confermata la qualificazione del contratto suddetto come preliminare, rigettava l’eccezione di prescrizione e trasferiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. la proprietà dell’appartamento promesso in vendita in favore dell’appellante. A seguito di ricorso per cassazione da parte di A., G. G, G. ed Angela C. questa Corte con sentenza del 10-12-2001 n. 15587 accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo esame della controversia alla luce del seguente principio di diritto: “quando le parti di un contratto preliminare abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione di un termine per la stipulazione del contratto definitivo, a fronte dell’ingiustificato indugio della parte cui tale facoltà sia stata riservata l’altra parte, che abbia adempiuto le obbligazioni poste a suo carico, può rivolgersi al giudice perché, ai sensi dell’art. 1183 cpv cod. civ., stabilisca il termine per la stipulazione ovvero può direttamente proporre la domanda di adempimento specifico dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di fissazione del termine; con la conseguenza che, ove essa trascuri di avvalersi di tale facoltà e tale inerzia protragga per l’ordinario temine prescrizionale, il diritto alla conclusione del contratto definitivo si estingue per prescrizione”. A seguito di riassunzione da parte degli eredi di G. C. cui resisteva la C. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 3-12-2004, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 26-9-1995, ha trasferito dai suddetti eredi C. alla C. la proprietà dell’appartamento per cui è causa oggetto del preliminare di compravendita del 22-10-1977. Per la cassazione di tale sentenza A. C., A. C. e G. G. C. in proprio e quali eredi del defunto G. C. hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui la C. ha resistito con controricorso; i ricorrenti hanno successivamente depositato una memoria.
Motivi della decisione
Per ragioni di ordine logico-giuridiche si ritiene di esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 112-113-115-116 secondo comma ultima parte e 384 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione da essi sollevata di prescrizione del diritto azionato dalla controparte per non aver fornito la prova su di essi incombente della data in cui la C. aveva adempiuto l’obbligazione di pagamento del prezzo della vendita, e qu...

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