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Trascrizione e riforma del processo civile: rinnovazione ed efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo.-

Trascrizione e riforma del processo civile: rinnovazione ed efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo.-
 HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=novita_osserv&OPERA=51&ID=51NO0000000055" \l "titolo_somm1#titolo_somm1" 1. Premessa
La legge di riforma del processo civile HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=novita_osserv&OPERA=51&ID=51NO0000000055" \l "nota_1#nota_1" (1) ha apportato delle modifiche anche in tema di efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, introducendo all'interno del codice civile, nel Capo dedicato alla Trascrizione (libro VI, titolo I, capo I), due nuove disposizioni: l'art. 2668 bis e l'art. 2668 ter.-
Con tali norme viene introdotto un regime di efficacia della pubblicità delle trascrizioni limitato nel tempo, stabilendo che la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento e del sequestro conservativo cessi il loro effetto dopo venti anni dalla trascrizione, se essa non viene rinnovata prima che il termine scada.-
Il duplice obiettivo perseguito mediante l'introduzione dei due nuovi articoli è quello, «in primo luogo, di «fare pulizia» delle trascrizioni dirette a «prenotare» situazioni sostanziali derivanti dall'esito di un processo (di cognizione o esecutivo), che formalmente possono sopravvivere anche nel caso in cui il processo che le ha generate si è chiuso senza la realizzazione della situazione sostanziale prenotata. […]. In secondo luogo, quello di delimitare il controllo delle trascrizioni e iscrizioni al ventennio antecedente, senza far correre all'acquirente il rischio di evizione da parte di chi trent'anni prima aveva trascritto una domanda giudiziale accolta soltanto dal giudice del rinvio dopo la cassazione».-
Con l'introduzione dei due articoli in esame viene estesa la previsione contenuta nell'art. 2878, n. 2, c.c. secondo cui la mancata rinnovazione della iscrizione ipotecaria nel termine ventennale ne estingue l'efficacia.-
Com'è stato correttamente osservato, il legislatore «circoscrive il numero di trascrizioni aventi durata indeterminata» HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=novita_osserv&OPERA=51&ID=51NO0000000055" \l "nota_3#nota_3" (3).-
 HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=novita_osserv&OPERA=51&ID=51NO0000000055" \l "titolo_somm2#titolo_somm2" 2. L'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale: il nuovo art. 2668 bis c.c.
In base all' HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=resolve&OPERA=51&TIPO=1004&SOTTOTIPO=2&PREV_ID=51NO0000000055&ID=51DC0001001763" art. 2668 bis c.c., la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data e l'effetto cessa se la trascrizione non viene rinnovata prima della scadenza del termine. Ne deriva che, «pur divenendo detta formalità pubblicitaria «inefficace» non viene comunque meno e che, dunque, la parte che dovesse avere interesse a conseguirne la cancellazione dovrà percorrere le vie previste, a seconda dei casi, dal codice civile o dal codice di procedura civile» HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=novita_osserv&OPERA=51&ID=51NO0000000055" \l "nota_4#nota_4" (4), ossia ottenere la cancellazione giudiziale della trascrizione giudiziale a norma dell'art. 2668 c.c. con sentenza passata in giudicato.-
Com'è stato rilevato, l'ipotesi introdotta non costituisce una novità: «il nostro ordinamento, infatti, prevede per altre fattispecie di pubblicità, in cui questa ha una funzione temporanea e, lato sensu, di “prenotazione” HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=novita_osserv&OPERA=51&ID=51NO0000000055" \l "nota_5#nota_5" (5) di una futura situazione sostanziale, un termine di efficacia. È il caso disciplinato dall'art. 2847 c.c., che prevede il termine ventennale della efficacia della trascrizione ipotecaria; è, altresì, il caso disciplinato dall'art. 2645 bis, 3° co., c.c., che prevede il termine di efficacia della trascrizione del contratto preliminare» HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=novita_osserv&OPERA=51&ID=51NO0000000055" \l "nota_6#nota_6" (6).-
Per ottenere la rinnovazione della trascrizione, il soggetto interessato deve presentare al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione; inoltre, è previsto che debba (espressamente) dichiarare che intende rinnovare la trascrizione originaria. La norma non specifica quale sia il soggetto legittimato a procedere alla rinnovazione; quindi, legittimato potrebbe essere non solo colui che abbia a suo tempo trascritto, nonché coloro che a lui siano succeduti nel processo, ma anche un altro soggetto del processo che potrebbe vantare un interesse in tal senso.-
Da parte sua, il conservatore deve osservare le disposizioni prescritte dall' HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=resolve&OPERA=51&TIPO=1004&SOTTOTIPO=2&PREV_ID=51NO0000000055&ID=51DC0001001764" art. 2664 c.c., ossia custodire negli archivi i titoli che gli sono stati consegnati; inserire nella raccolta delle note, adottando una numerazione progressiva annuale, uno degli originali della nota; restituire al richiedente uno degli originali della nota con la certificazione dell'eseguita trascrizione.-
Sebbene l'art. 2668 bis c.c., richiamando l'art. 2664 c.c., faccia riferimento alla trascrizione dei beni immobili, non v'è ragione per non estendere la disciplina da esso disposta anche alla trascrizione della domanda giudiziale relativa a beni mobili registrati ( HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=resolve&OPERA=51&TIPO=1004&SOTTOTIPO=2&PREV_ID=51NO0000000055&ID=51DC0001001390" artt. 2690 e  HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=resolve&OPERA=51&TIPO=1004&SOTTOTIPO=2&PREV_ID=51NO0000000055&ID=51DC0001001765" 2691 c.c.). Al riguardo, si ritiene in dottrina che la nuova disposizione sia applicabile anche alle ipotesi di trascrizione della domanda giudiziale: ad esempio, alla trascrizione presso l'Ufficio marchi e brevetti della domanda giudiziale disciplinata dal codice della proprietà intellettuale e industriale (art. 138, d.lg. n. 30/2005) o a quella eseguita presso l'Ufficio del registro delle imprese relativa a quote societarie (artt. 2479 e 2470 c.c.) HYPERLINK "http://www.lerivisteipertestuali.it/cgi-bin/hyperriv.cgi?MODE=novita_osserv&OPERA=51&ID=51NO0000000055" \l "nota_7#nota_7" (7).-
Viene previsto (con disposizione analoga a quella di cui all'art. 2851 c.c. per la rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca) che, «se al tempo della rinnovazione» risulti dai registri delle trascrizioni che i beni (immobili o mobili registrati) a cui si riferisce il titolo sono stati trasferiti agli eredi o a terzi aventi causa, la rinnovazione debba essere eseguita anche nei loro confronti. La norma fa riferimento solo alla rinnovazione effettuata tempestivamente ...

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