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La responsabilità del mediatore e l’inadempimento dell’obbligo di informazione.-
La responsabilità del mediatore e l’inadempimento dell’obbligo di informazione.-

La responsabilità del mediatore ex art. 1762 c.c. – Ipotesi di responsabilità: Un’ipotesi peculiare di responsabilità del mediatore è desumibile dal disposto di cui all’art. 1762 c.c. che contempla la responsabilità per contraente non nominato che si ha quando il mediatore, non indicando ad una delle parti il nominativo dell’altra, risponde personalmente dell’esecuzione contrattuale ed, una volta eseguito,subentra nei diritti nei confronti del contraente non nominato. Altresì, se il contraente ignoto si manifesta alla controparte ovvero viene nominato dallo stesso mediatore, dopo la conclusione del contratto, ciascuna parte può agire direttamente contro l’altra pur permanendo,comunque,l’assunzione di responsabilità da parte del mediatore. Tale previsione è consequenziale all’esigenza di apprestare tutela alla parte nota che,non conoscendo la controparte e senza garanzia del mediatore, si troverebbe a dover fronteggiare i rischi dall’ aver negoziato senza conoscere minimamente la controparte. Al mediatore si consente, dunque, il diretto intervento in sede negoziale senza manifestare espressamente alla controparte il nome della parte non nominata e, quindi, rendendola ignota. In tal caso, tuttavia, il mediatore assume la responsabilità dell’affare presupponendosi che lo stesso si sia fatto rilasciare un impegno scritto ed irrevocabile da parte del contraente non nominato. La responsabilità di cui sopra si serba anche se il contraente non nominato presenzi alle trattative, benché durante le stesse non venga nominato ovvero se la parte non nominata emetta un assegno a favore della controparte per il pagamento anche parziale del prezzo pattuito, in quanto l’identificazione delle parti va oltre la mera identità. La dottrina dominante ritiene che la responsabilità mediatoria non abbia natura diretta o principale, bensì indiretta e qualificabile in termini di obbligazione di garanzia, conseguendone che al mediatore viene accordata una particolare azione di rivalsa verso la parte ignota.- 
La giurisprudenza annovera l’ipotesi di cui all’art. 1762 c.c. sotto lo schema codicistico del contratto per persona dal nominare ( artt. 1401 – 1402 c.c. ). All’atto della conclusione del contratto, una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi derivanti dal contratto stesso. La dichiarazione di nomina va comunicata alla controparte entro il termine di giorni tre dalla stipula del contratto se le parti non hanno pattuito un termine diverso. Tale dichiarazione è priva di effetti se non si correla all’accettazione del soggetto nominato ovvero se non esiste una procura precedente al contratto. Di converso, la dottrina non ritiene possibile connettere il disposto di cui all’art. 1762 c.c. alla figura del contratto per persona da nominare, stante che il mediatore permane comunque un terzo rispetto al contratto, serbando, in ogni caso, il diritto al compenso.-
Va ammessa la facoltà della parte di recedere liberamente dal contratto anche se non ricorre una giusta causa ed il loro recesso non determina responsabilità e/o sanzione alcuna e senza che ne scaturisca alcun diritto del mediatore al compenso, fermo restando che il mediatore potrebbe chiedere il rimborso delle spese sostenute, anche se il contratto non si sia concluso, a condizione che l’incarico sia stato formalizzato da una o da ambedue le parti. Il recesso ad nutum è, peraltro, ravvisabile soltanto se il contratto non si sia concluso ovvero se l’ affare mediato non si sia, comunque, perfezionato.-
L’inadempimento dell’obbligo di informazione: La giurisprudenza di merito, sulla scia di quella di legittimità, aveva statuito che in tema di responsabilità professionale del mediatore, il positivo accertamento dell'esistenza di ulteriori iscrizioni ipotecarie non indicate nel preliminare, non può comportare, automaticamente, una declaratoria di inesigibilità da parte del mediatore della provvigione riscossa; non può ritenersi infatti compreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli. Non rientra cioè nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico. (App. Roma, 23.06.05).- 
La Cassazione ha evidenziato che anche se in genere il mediatore non ha l'obbligo di procedere alla visu...

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