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La partecipazione alla vita condominiale, alle assemblee e la ripartizione delle spese: differenze tra usufruttuario e proprietario.-
La partecipazione alla vita condominiale, alle assemblee e la ripartizione delle spese: differenze tra usufruttuario e proprietario.-



A livello tecnico-giuridico la relazione intercorrente tra un soggetto ed una cosa (nel nostro caso un bene immobile) prende il nome di relazione giuridica.-   In quest’ottica è possibile affermare che una singola unità immobiliare, ubicata in condominio, può essere oggetto contemporaneamente di più relazioni giuridiche (in realtà non più di due).-   Si pensi al caso in cui su un appartamento, accanto al diritto di proprietà certo e proprio, vi sia anche un diritto d’usufrutto.-   In questo caso il proprietario, che prenderà il nome di nudo proprietario, vedrà compresso il proprio diritto sulla cosa immobile per tutta la durata dell’usufrutto che per legge, nel caso di concessione a persone fisica non può eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979, primo comma, c.c.).-   Vale la pena domandarsi se il rapporto nudo proprietario – usufruttuario abbia dei riflessi anche in relazione ai rapporti condominiali inerenti l’unità immobiliare oggetto dei due diritti reali.-   La risposta è positiva.-   E’ possibile affermare che l’usufruttuario, in relazione a specifiche circostanze puntualmente individuate dal codice civile, deve essere considerato un condomino a tutti gli effetti.-   Due, in sostanza, gli ambiti in cui il diritto d’usufrutto rileva in relazione alla gestione e conservazione delle parti comuni dello stabile:   a)partecipazione alle assemblee condominiali;   b)partecipazione alle spese comuni e azioni di recupero del credito nel caso di morosità.   Quanto al primo punto l’art. 67, terzo e quarto comma, disposizioni di attuazione del codice civile, si occupa di ripartire la competenza, tra proprietario ed usufruttuario, a partecipare all’assemblea di condominio.-   Recita la norma:   “L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.   Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario”.-  ...

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