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Se sono dovute le provvigioni nel caso in cui nella proposta d'acquisto non è riportato il numero civico dell'immobile.-
ESTRATTO DELLA SENTENZA: “Nel caso di specie nella proposta d'acquisto non è riportato il numero civico dell'immobile oggetto del contratto né da altri dati emergenti dallo scritto è possibile determinare con sicurezza l'immobile oggetto del contratto.
Il vincolo contrattuale che si è concluso con la proposta e la sua accettazione (che dalle prove testimoniali risulta essere giunta a conoscenza della proponente) è, quindi, nullo per indeterminabilità dell'oggetto.
Dalla nullità del vincolo discende che la provvigione non è dovuta e che la consegna di Euro 4.000,00 effettuata dalla proponente risulta priva di causa. Tale somma va, quindi, restituita all'opponente”.


TESTO DELLA SENTENZA
Trib. Vicenza Sez. I, 21-04-2009

Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la Sig.ra Fr.Ca.Be. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 843/06 Ing., emesso dal Tribunale di Vicenza in data 4/04/2006, richiesto ed ottenuto da Ar. S.r.l. con il quale si ingiungeva alla Sig.ra Fr.Ca.Be. il pagamento di Euro 4.500,00 oltre interessi, spese e competenze della procedura ingiuntiva a titolo di pagamento di provvigione.

Esponeva l'opponente che l'affare immobiliare per cui veniva richiesto il pagamento della provvigione non si era concluso e quindi non si era perfezionato il diritto alla mediazione in capo all'agente. Contestava in ogni caso nel quantum l'importo della provvigione.

Esponeva l'attrice di aver sottoscritto una semplice proposta di acquisto in data 10/10/2005 vincolata ad approvazione del mutuo per un mini appartamento ammobiliato sito in Vicenza via (omissis) e che l'incarico di reperire un acquirente era stato conferito all'agenzia immobiliare dal proprietario dell'immobile.

L'opponente esponeva di aver versato all'agenzia a titolo di cauzione Euro 4.000,00 che al momento della stipula del preliminare dovevano valere come caparra confirmatoria.

L'opponente esponeva di non aver avuto alcuna comunicazione dell'accettazione della proposta.

L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione della somma di Euro 4.000,00 consegnata.

Con comparsa di costituzione e risposta del 2/10/2006 l'opposta si costituiva in giudizio contestando l'intero contenuto dell'atto di citazione.

L'opposta sosteneva che l'opponente era stata messa a conoscenza dell'accettazione della proposta visto che in data 28/02/2006 si recava presso il notaio Br. di Vicenza per rogitare.

L'opposta riferiva che in quell'occasione non si addiveniva alla stipula perché l'istituto mutuante dell'opponente aveva commesso un errore nell'intestazione degli assegni circolari ma che era stato differito il rogito al 9/03/2006.

In data 7/03/2006 l'opponente comunicava di non voler più rogitare e l'opposta ai sensi dell'art. 6 della proposta d'acquisto consegnava la somma di Euro 4.000,00 ricevuta dall'attrice alla venditrice.

L'opposta chiedeva di chiamare in causa la Sig.ra Ve.Ra. per essere da questa manlevata in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale promossa dall'attrice di restituzione della somma di Euro 4.000,00.

L'opposta chiedeva il rigetto delle istanze attoree e la conferma del decreto ingiuntivo.

Si costituiva in giudizio con comparsa dei 7/12/2006 la Sig.ra Ve.Ra. sostenendo di aver legittimamente ricevuto ed incassato la cauzione a causa del recesso dell'attrice.

Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande promosse nei suoi confronti.

All'udienza del 26/02/2007 il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.

All'udienza del 22/05/2007 il G.I. adottava i provvedimenti istruttori.

Alle udienze del 4/10/2007 e del 11/12/2007 venivano assunte le prove orali.

All'udienza del 20/01/2009 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione
L'opposizione formulata appare fondata e merita accoglimento.

Per conclusione dell'affare, dal quale a norma dell'art. 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati.

La conclusione di un contratto preliminare è sufficiente per fondare il diritto del mediatore alla provvigione.

La semplice minuta o puntuazione di contratto non da, invece, diritto a provvigione.

A differenza, infatti, del contratto preliminare, che genera l'obbligo delle parti di prestare il consenso alla stipula del contratto definitivo, il cui contenuto è stabilito in ogni particolare, la minuta o puntuazione, rientrante nell'area delle trattative, lascia alle parti libertà di recesso con il solo limite della responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. avendo la funzione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere in un momento successivo.

Quando il definitivo assetto di interessi tra le part...

... continua
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