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Se la conclusione di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, in favore di due studenti, uno dei quali minorenne, richiede il consenso dei genitori.-
Se la conclusione di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, in favore di due studenti, uno dei quali minorenne richiede il consenso dei genitori

Art. 320 cod. civ.: "I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà , rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316. I genitori non possono alienare , ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni , procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare".
Alla luce di tale articolo riteniamo di dover dare risposta affermativa all'interrogativo sottoposto. Infatti se la cessione del godimento dell'immobile avviene nei confronti di entrambi gli studenti allora entrambi dovranno comparire in contratto, quello maggiore di età in proprio e quello minorenne rappresentato dai genitori che ne esercitano la potestà.
Sui requisiti necessari per la stipula in luogo del figlio minore da parte dei genitori esercenti la potestà di un contratto di locazione occorre distinguere tra locazioni ultranovennali ed infranovennali. Infatti per le prime e solamente per esse, il legislatore all'art...

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