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Se per la risoluzione consensuale dei contratti di locazione ad uso abitativo e’ richiesta la forma scritta.-
SE PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI CONTRATTI SI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E’ RICHIESTA LA FORMA SCRITTA


L’art. 1 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo – prevede che per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ovvero i cd. "contratti di locazione” per essere validamente stipulati debbono avere la forma scritta.
Sulla base di questa disposizione si è ritenuto che “a seguito della prescrizione di forma "ad substantiam" dei contratti di locazione abitativa, ex art. 1, comma 4, l. n. 431 del 1998, la prova del risoluzione consensuale non può più essere fornita con riferimento all'esistenza di tempestive ed inequivoche manifestazioni tacite di volontà, evidenzianti un'intenzione contraria alla prosecuzione del rapporto, consider...

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