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QUESITO N. 078 Se il bene costruito durante il matrimonio in regime di comunione legale su un fondo ricevuto in donazione da un coniuge prima del matrimonio si appartenga solo a quest'ultimo
a proprietà ma nel contempo ne circoscrive il contenuto, stabilendo i modi di acquisto, di godimento, ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Tra i modi di acquisto della proprietà l’art. 922 c.c. dispone che la proprietà si acquista per occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione e commistione, usucapione, per effetto di altri contratti, per successione mortis causa e negli altri modi stabiliti dalla legge.

La proprietà si può acquisire:

A titolo originario: l’acquisto non dipende in nulla, né si collega di necessità al diritto del precedente proprietario. La prova della proprietà consiste nel provare che ricorrono i presupposti previsti dalla legge;
A titolo derivativo: l’acquisto si collega in modo inscindibile all’esistenza del diritto in capo a colui che trasferisce. La prova della proprietà consiste nel provare l’esistenza di un titolo idoneo all’acquisto, cioè valido ed efficace. Oltre al fatto che il dante causa fosse a sua volta legittimo proprietario.


Tra i modi di acquisto a titolo originario, il nostro ordinamento giuridico prevede:

Occupazione (art. 923 c.c.). Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.
Invenzione (art. 927 c.c.). L’invenzione si configura quando la cosa mobile è stata smarrita dal legittimo proprietario (art. 927). L’acquisto della proprietà avviene trascorso un anno dal giorno della pubblicazione del ritrovamento, pubblicazione che avviene a cura del sindaco.
Accessione (art. 934 c.c). L’opera che accede al suolo o per unione organica (piantagione) o per impianto meccanico (costruzione) diviene parte del fondo.
Unione (art. 939 c.c.). Si ha in caso di congiungimento tra cose esclusivamente mobili che non perdono la loro individualità pur potendo divenire inseparabili. (Es. pietra preziosa ed anello).
Commistione (art. 939 c.c.). Si ha quando diverse cose vengono unite senza potersi più distinguere. Es. uova e farina in un dolce.
Usucapione (art. 1158 e ss. c.c.). Si ha usucapione del diritto quando il possesso è potratto per un certo periodo di tempo, pur se il possessore supponeva di non poter usucapire, ritenendo il bene demaniale. Il possesso utile ad usucapire è quello acquistato pacificamente e senza spoglio.





PARERE

1) Quesito - Se il bene costruito durante il matrimonio in regime di comunione legale su un fondo ricevuto in donazione da un coniuge prima del matrimonio si appartenga solo a quest’ultimo o ad entrambi i coniugi.

Nella fattispecie in esame il Sig. X avendo ricevuto in donazione dai genitori, prima di contrarre matrimonio, un suolo edificatorio su cui è stato costruito successivamente un immobile ad uso abitativo, ha acquisito la proprietà dell’immobile “ipso iure” ( in virtù del principio dell’accessione previsto e disciplinato dal nostro legislatore agli artt. 934-938 c.c.).

Ai sensi dell’art. 934 c.c., infatti come abbiamo visto precedentemente, tutto ciò che si incorpora con...

... continua
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