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QUESITO N. 176: Se la vendita di immobili sottoposti al vincolo dei beni storici è pregiudicata dalla legge.-
Quesito n. 176: Se la vendita di immobili sottoposti al vincolo dei beni storici è pregiudicata dalla legge.-

Per la soluzione del quesito in esame è necessario far riferimento al D.lgs. n. 42/04 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).-
Infatti, tale codice disciplina, dettandone limiti e presupposti, l’alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale.-
Quest’ultimo è costituito dai beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile.-
Tali beni non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal suddetto codice.-
Pertanto, è necessario distinguere fra beni inalienabili e beni che pur appartenendo al demanio culturale possono essere alienati.-
Sono inalienabili, ai sensi dell’art. 54 commi 1 e 2 del suddetto Decreto, i beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.-
Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili, appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti su indicati;
c) i singoli documenti appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici;
d) le cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali dichiarate di interesse particolarmente importante [quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose].-
Sono invece alienabili, previa autorizzazione del Ministero:
a) i beni immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo 54, commi 1 e 2.-
L’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni; b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.-
La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall’ente cui i beni appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d’uso.-
L’autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la Regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.-
Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono tras...

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