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SOPPALCHI: SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE?
SOPPALCHI: SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE?
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, la realizzazione di soppalchi aventi destinazione abitativa interni ad edifici o unità immobiliari preesistenti non richiede necessariamente il previo rilascio del permesso di costruire: l’intervento, infatti, non può farsi più rientrare nella categoria delle ristrutturazioni edilizie assoggettate a tale titolo abilitativo ed appare riconducibile, piuttosto, alla nozione di manutenzione straordinaria, che attualmente può implicare anche modifica delle superfici delle singole unità immobiliari purché non venga alterata la volumetria complessiva dell’edificio e si mantenga la destinazione d’uso originaria. Non può più configurarsi ristrutturazione edilizia subordinata a permesso di costruire, poiché l’art. 10, 1° comma, lett. c), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.L. n. 133/2014, è riferito attualmente alle sole modifiche della volumetria complessiva degli edifici e dei prospetti, mentre il titolo abilitativo non è più richiesto per l’aumento di unità immobiliari e per le modifiche delle superfici che non comportino incremento della volumetria complessiva.
  L’intervento in oggetto, pertanto, potrà essere realizzato previa presentazione di comunicazione asseverata di inizio dei lavori (CILA) allorché non riguardi le parti strutturali dell’edificio; nel caso di coinvolgimento delle strutture esso sarà assoggettato, invece, a SCIA; mentre il permesso di costruire si renderà necessario nelle ipotesi di modifiche della destinazione d’uso.  
Nel vigore dell’art. 26 della legge n. 47/1985 e dell’art. 4 della legge n. 493/1993, come modificato dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si era orientata nel senso che — per la realizzazione di soppalchi aventi destinazione abitativa interni a costruzioni preesistenti — non occorresse la concessione né l’autorizzazione edilizia. Si riteneva, quindi, sufficiente il procedimento di DIA in via esclusiva, la cui mancanza era sanzionata solo in via amministrativa (vedi Cass. pen., Sez. III: 22 aprile 1998, n. 4746, Matera; 3 giugno 1994, n. 6573, Vicini; 28 marzo 1990, n. 4323, De Pan).  
Dopo l’entrata in vigore del T.U. n. 380/2001, detto indirizzo era stato confermato dalla III Sezione penale — con la sentenza 10 novembre 2005, n. 40829, ric. P.M. in proc. D’Amato, in Giust. pen., 2006, II, 473 (riguardante una vicenda in cui erano stat...

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