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QUESITO N. 029: Se la vendita di un bene immobile col consenso di tutti i sette fratelli eredi, effettuata in pendenza di un giudizio di accertamentodi avvenuta usucapione limitatamente alla quota di uno dei fratelli può essere considerata valida
cipato anche il proprietario della quota che si assumeva usucapita.-
Ci si chiede, invero, se il comportamento dei germani possa essere interpretato quale rinuncia all’usucapione.-
Nel merito la Suprema Corte ha dichiarato che la rinuncia tacita a far valere l’acquisto per usucapione di un diritto reale su un bene immobile può risultare da un comportamento della parte contrario all’acquisto e non richiede la necessità della forma scritta “ad substantiam” (Cass. Civ., sez. II, 01. 04.99, n.3122).-
Nello stesso senso, la pronuncia secondo cui la rinuncia all’usucapione può essere espressa liberamente (Cass. Civ., sez. I, 28.05.96, n.4945).-
Considerando il contratto di compravendita stipulato, risulta che a disporre del bene sono stati proprio i soggetti legittimati in conformità al titolo di provenienza del fondo.-
Tale comportamento, dunque, potrebbe verosimilmente assumere il significato di rinuncia a far valere la sentenza di usucapione nei confronti dell’acquirente del fondo rustico.-
I venditori, infatti, sono tutti coobbligati in solido nei confronti del compratore.-
Alcun senso avrebbe, di conseguenza, una loro successiva azione diretta a far valere la nullità dell’atto di compravendita stipulato: gli stessi alienanti sarebbero costretti a risarcire l’acquirente per inadempimento co...

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